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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

b. nella misura di 1/3 in funzione della popolazione residente.

3 La quota dei Cantoni sul prodotto interno lordo e la popolazione residente sono determinate in base alle cifre dell’anno che precede l’entrata in vigore dell’ordinanza di cui all’articolo 70f.

Art. 70d Trattamento dei dati

1 Ai fini della prevenzione, della lotta e del perseguimento degli abusi nonché della gestione, della sorveglianza e del disbrigo delle pratiche relative ai crediti e alle fideiussioni, le autorità competenti, i fideiussori e i terzi da essi incaricati nonché i mutuanti e la Banca nazionale svizzera (BNS) possono trattare dati personali e informazioni, compresi dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali nonché dati concernenti le misure d’assistenza sociale; possono collegare e comunicarsi i dati.

2 Il segreto bancario, fiscale, statistico, della revisione o d’ufficio non può essere invocato contro il trattamento, il collegamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni di cui al presente articolo.

3 Non possono essere resi accessibili i dati personali e le informazioni contenenti:

a. l’identità e le coordinate bancarie delle imprese e delle persone che richiedono o ricevono un credito;

b. gli importi concessi o negati alle singole imprese e persone.

Art. 70e Deroghe al Codice delle obbligazioni e alla legge

sull’organizzazione della Posta

Per attuare e accordare gli aiuti finanziari, il Consiglio federale può derogare al Codice delle obbligazioni del 30 marzo 191111 (CO) e alla legge del 17 dicembre 201012 sull’organizzazione della Posta per quanto concerne:

a. la concessione di fideiussioni (art. 492–512 CO);

b. le limitazioni della responsabilità personale dei membri dell’organo superiore di amministrazione o di direzione del mutuatario nonché di tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario (art. 568, 604–612, 722, 794, 817, 868–878 CO);

c. gli obblighi dell’ufficio di revisione di annunciare gli atti non consentiti di cui all’articolo 70f capoverso 1 lettera e (art. 728a–731a CO);

d. il calcolo della perdita di capitale e dell’eccedenza di debiti (art. 725–725c CO);

e. il trasferimento di crediti nonché dei relativi privilegi e diritti accessori per il rifinanziamento da parte della BNS (art. 164–174 CO);

11 RS 220

12 RS 783.1