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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 58 Trattamento di dati personali degni di particolare protezione
1 L’UFSP, le autorità cantonali competenti, gli altri servizi della Confederazione competenti per l’esecuzione della presente legge e le istituzioni pubbliche e private incaricate di adempiere compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare i dati personali degni di particolare protezione seguenti:
a. per identificare le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni: dati concernenti la salute e la sfera intima;
b. per valutare la situazione epidemiologica nell’ambito dell’individuazione precoce e della sorveglianza delle malattie trasmissibili: dati concernenti la salute e la sfera intima;
c. per registrare ed elaborare tipizzazioni genetiche di agenti patogeni per l’essere umano: dati concernenti la salute;
d. per rilevare la quota di persone vaccinate: dati concernenti la salute;
e. per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile nell’ambito dell’entrata in Svizzera e dell’uscita: dati concernenti la salute;
f. per controllare lo stato di test, vaccinazione o guarigione delle persone: dati concernenti la salute.
2 Per verificare le spese assunte dalla Confederazione nonché per impedire, combattere e perseguire gli abusi di cui agli articoli 74e–74h, i servizi federali e cantonali competenti possono trattare dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali.
3 I dati possono essere conservati solo finché sono necessari per il relativo scopo, ma al massimo per dieci anni, sempre che le particolarità della malattia non esigano un periodo di conservazione più lungo. I dati sono successivamente distrutti o anonimizzati.
4 Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive su:
a. la responsabilità nell’ambito del trattamento dei dati;
b. l’archiviazione e la distruzione dei dati.
Art. 59 cpv. 1, 3, frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 4–6
1 I servizi federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge nonché le istituzioni pubbliche e private incaricate di adempiere compiti in virtù della presente legge possono comunicarsi reciprocamente i dati personali, compresi dati concernenti la salute e la sfera intima, di cui hanno bisogno per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.
3 Se necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile, l’UFSP, le autorità cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge nonché le istituzioni pubbliche e private incaricate di adempiere compiti in virtù della presente legge possono comunicare dati personali, compresi dati concernenti la salute, alle persone e autorità seguenti: