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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

b. dati concernenti la salute, compresi risultati di visite mediche, dati concernenti il decorso della malattia e i provvedimenti di cui agli articoli 33–40 adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili nonché dati concernenti la sfera intima;

c. dati concernenti il decorso della malattia e l’esposizione, segnatamente dati concernenti gli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti.

4 Il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti» è a disposizione, mediante procedura di richiamo, dell’UFSP, dei servizi cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge e del servizio sanitario coordinato per l’adempimento dei loro compiti.

Art. 60b Sistema nazionale d’informazione «Entrata»

1 Nelle situazioni di particolare pericolo per la salute pubblica, l’UFSP gestisce il sistema d’informazione «Entrata», che serve a identificare le persone che entrano in Svizzera e a trasmettere immediatamente i dati ai Cantoni competenti per tali persone.

2 Il sistema d’informazione «Entrata» contiene i dati seguenti:

a. dati concernenti l’identità, che permettono di identificare in modo univoco e contattare le persone;

b. dati concernenti i certificati di vaccinazione o di profilassi;

c. dati concernenti lo stato di salute;

d. risultati di visite mediche;

e. risultati di analisi diagnostiche;

f. dati concernenti gli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti.

3 È a disposizione, mediante procedura di richiamo, dell’UFSP e dei servizi cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge.

Art. 60c Sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche»

1 L’UFSP gestisce il sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» al fine di registrare ed elaborare i sequenziamenti genetici degli agenti patogeni e delle resistenze antimicrobiche nel settore umano nonché nei settori delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, della medicina veterinaria e dell’ambiente che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica.

2 Il sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» serve:

a. al confronto dell’informazione genetica di un agente patogeno o di una resistenza antimicrobica di un campione prelevato da esseri umani, derrate alimentari, oggetti d’uso, animali o dall’ambiente, al fine di constatare una correlazione epidemiologica o una fonte di contagio comune;

b. alla registrazione dei sequenziamenti genetici di cui agli articoli 11, 12 e 15a;