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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
nell’ambito dell’assunzione delle spese di cui agli articoli 74–74d da parte della Confederazione sono applicabili gli articoli 14–18 della legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.
Art. 83 cpv. 1 lett. abis, j, lbis n e o nonché cpv. 2
1 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:
abis. viola l’obbligo di inoltro e conservazione degli agenti patogeni e delle resistenze antimicrobiche provenienti da campioni positivi in relazione al sequenziamento genetico nei settori umano, animale e ambientale (art. 15b);
j. si oppone a provvedimenti presi nei confronti della popolazione e di determinati gruppi di persone (art. 40);
lbis. viola le disposizioni sulla costituzione di scorte di materiale medico importante (art. 44 cpv. 4 lett. a);
n. viola un provvedimento ordinato in virtù dell’articolo 7, la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale sotto comminatoria della pena prevista nella presente disposizione;
o. nell’ambito dell’assunzione delle spese a carico della Confederazione di cui agli articoli 74–74d, fornisce indicazioni inesatte o incomplete per procacciarsi un indebito profitto.
2 Se ha agito per negligenza, per i reati di cui al capoverso 1 lettere a–n, l’autore è punito con la multa fino a 5000 franchi.
Art. 84 Competenza e diritto penale amministrativo
1 Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui agli articoli 82 capoversi 1 e 2 nonché 83 capoverso 1 lettere a–n e capoverso 2 spettano ai Cantoni.
2 Le infrazioni di cui agli articoli 82 capoverso 3 e 83 capoverso 1 lettera o sono perseguite e giudicate, secondo la legge federale del 22 marzo 197421 sul diritto penale amministrativo, dall’UFSP.
3 Se vengono a conoscenza di infrazioni giusta gli articoli 82 capoverso 3 e 83 capoverso 1 lettera o, i seguenti servizi informano immediatamente l’autorità federale competente:
a. i servizi federali e cantonali competenti per la verifica o il controllo delle spese a carico della Confederazione di cui agli articoli 74–74d;
b. i servizi competenti per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi;
c. il Controllo federale delle finanze;
d. gli organi cantonali di controllo delle finanze.
20 RS 313.0
21 RS 313.0