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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
b. i medicamenti necessari nelle situazioni particolari o straordinarie di cui agli articoli 6–6d o 7 della legge del 28 settembre 201227 sulle epidemie per prevenire e combattere malattie trasmissibili.
2 Può omologare i medicamenti a tempo determinato se:
a. è garantita la protezione della salute;
b. dal loro uso ci si attende un considerevole beneficio terapeutico; e
c. in Svizzera non è disponibile un medicamento alternativo equivalente omologato.
3 L’Istituto stabilisce le prove che vanno presentate a sostegno di una domanda di omologazione.