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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 37a Autopsia

Se una malattia trasmissibile può essere rilevata esclusivamente mediante un’autopsia e se il rilevamento è necessario per tutelare la salute pubblica, segnatamente per prevenire la trasmissione di tutte le forme di malattia di Creutzfeldt-Jakob, può essere ordinata l’autopsia su persone decedute.

Art. 40, rubrica, cpv. 2, frase introduttiva e lett. c, nonché cpv. 2bis

Provvedimenti dei Cantoni nei confronti della popolazione e di determinati gruppi di persone

2 Possono in particolare:

c. vietare o limitare l’accesso a determinati edifici e aree e l’uscita dagli stessi, talune attività in luoghi determinati nonché gli assembramenti di persone nello spazio pubblico.

2bis Nell’ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 2 possono in particolare ordinare:

a. l’uso della mascherina facciale;

b. l’elaborazione e l’attuazione di piani di protezione;

c. il rilevamento dei dati di contatto; le persone interessate devono essere informate in merito al rilevamento e al suo scopo;

d. ai lavoratori di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi, sempre che sia possibile dal punto di vista operativo e attuabile senza un onere sproporzionato.

Inserire gli art. 40a e 40b prima del titolo della sezione 3

Art. 40a Provvedimenti della Confederazione nell’ambito dei trasporti

pubblici

Sentiti i Cantoni, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica il Consiglio federale può ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione o di determinati gruppi di persone nell’ambito dei trasporti pubblici, sempre che ciò sia necessario per coordinare provvedimenti cantonali o regionali.

Art. 40b Provvedimenti di protezione dei lavoratori particolarmente a rischio

1 In caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il Consiglio federale può obbligare i datori di lavoro ad adottare provvedimenti organizzativi e tecnici per proteggere dal contagio i lavoratori particolarmente a rischio e consentire loro segnatamente di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi o di svolgere un lavoro equivalente.

2 Il controllo dell’attuazione dei provvedimenti spetta ai Cantoni. Questi ultimi assumono le spese, per quanto non siano coperte altrimenti.