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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 41 cpv. 1, 1bis, 2 lett. dbis, 3 e 3bis
1 Il Consiglio federale emana disposizioni sul trasporto internazionale di viaggiatori per impedire che malattie trasmissibili si propaghino a livello transfrontaliero. In caso di particolare pericolo per la salute pubblica può in particolare limitare l’entrata o l’uscita. Può vietare l’entrata a persone provenienti da zone a rischio solo se assolutamente necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile.
1bis Tiene conto della situazione dei frontalieri e degli abitanti che hanno legami professionali, familiari o personali particolari nella zona di confine.
2 Se necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile, l’UFSP può obbligare le persone che entrano in Svizzera o che la lasciano a:
dbis. presentare il documento che certifichi un’analisi diagnostica;
3 L’UFSP può sottoporre le persone che entrano in Svizzera a uno dei provvedimenti di cui agli articoli 34, 35, 37 e 38; gli articoli 30–32 sono applicabili per analogia.
3bis Il Consiglio federale può estendere provvisoriamente i provvedimenti di cui al capoverso 2 a tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio o che la lasciano a destinazione di zone a rischio. Può estendere provvisoriamente i provvedimenti di cui al capoverso 3 a tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio.
Art. 43 cpv. 1 lett. bbis
1 Le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus nonché gli organizzatori di viaggi collaborano all’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 41. Nei limiti delle loro possibilità tecniche e aziendali, possono essere tenuti a:
bbis. controllare i documenti di cui all’articolo 41 capoverso 2 lettere b, d e dbis;
Titolo dopo l’art. 43
Sezione 4: Approvvigionamento con materiale medico importante
Art. 44 Principio
1 Il Consiglio federale assicura l’approvvigionamento della popolazione con il materiale medico importante fondamentale per la lotta contro le malattie trasmissibili, per quanto l’approvvigionamento non possa essere garantito dai Cantoni e dai privati. Coordina i provvedimenti con quelli previsti dalla legge del 17 giugno 20167 sull’approvvigionamento del Paese.
2 Può acquistare o far produrre materiale medico importante.
3 Può dispensarlo al di sotto del prezzo di acquisto o di costo.
4 Può emanare disposizioni su:
7 RS 531