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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 lett. e

Ai sensi della presente legge si intende per:

e. materiale medico importante: agenti terapeutici, dispositivi di protezione e altri prodotti medici necessari all’assistenza sanitaria.

Art. 5a Particolare pericolo per la salute pubblica

1 Nella valutazione dell’esistenza di un particolare pericolo per la salute pubblica occorre tener conto segnatamente dei fattori seguenti:

a. rischio elevato di contagio o di propagazione di un agente patogeno;

b. frequenza e gravità elevate dei casi di malattia causati da un determinato agente patogeno in determinati gruppi di popolazione;

c. mortalità elevata dovuta a un determinato agente patogeno.

2 Nella valutazione può essere incluso anche il rischio di sovraccarico del sistema sanitario.

Art. 6 Situazione particolare: principi

Vi è una situazione particolare se:

a. gli organi esecutivi ordinari non possono prevenire e combattere in misura sufficiente la comparsa e la propagazione di una malattia trasmissibile e:

1. vi è un particolare pericolo per la salute pubblica o

2. vi sono gravi effetti per l’economia o per altri settori vitali;

b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale e che tale situazione rappresenta un particolare pericolo per la salute pubblica in Svizzera.

Art. 6a Situazione particolare: preparazione

1 In caso di situazione particolare incombente, la Confederazione e i Cantoni adottano di comune intesa i preparativi necessari, in particolare in merito:

a. all’intervento delle organizzazioni di crisi;

b. alla sorveglianza epidemiologica e alla valutazione del rischio;

c. al coordinamento della comunicazione di crisi;

d. all’informazione della popolazione sui rischi;

e. alla collaborazione;

f. alla messa a disposizione delle capacità e risorse necessarie.

2 La Confederazione e i Cantoni tengono conto delle particolarità del pericolo per la salute e dei piani di preparazione e gestione (art. 8 cpv. 1).