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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
a. prevedere deroghe alle disposizioni sull’importazione di materiale medico importante, segnatamente l’agevolazione dell’importazione di medicamenti pronti per l’uso non omologati;
b. prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione di attività legate al materiale medico importante o modificare le condizioni di autorizzazione;
c. prevedere deroghe all’obbligo di omologazione dei medicamenti o dei prodotti biocidi oppure modificare i requisiti o la procedura di omologazione;
d. prevedere deroghe alle disposizioni sulla valutazione della conformità, sull’immissione in commercio, sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio di dispositivi medici;
e. prevedere deroghe alle disposizioni sull’immissione in commercio di sostanze e preparati nonché alle disposizioni sulla procedura di valutazione della conformità e sull’immissione in commercio di dispositivi di protezione.
Titolo dopo l’art. 44b
Sezione 5: Garanzia dell’assistenza sanitaria
Art. 44c Messa a disposizione delle capacità per curare i pazienti affetti da
malattie altamente infettive
1 D’intesa con i Cantoni, il Consiglio federale può stabilire quali Cantoni devono mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria per il trasporto e il ricovero stazionario, l’isolamento e la cura dei pazienti contagiati da una malattia altamente infettiva.
2 D’intesa con il Cantone interessato, può obbligare gli ospedali che dispongono delle attrezzature necessarie a ricoverare i pazienti contagiati da una malattia altamente infettiva.
3 Le spese per la messa a disposizione dell’infrastruttura sono in linea di principio a carico dei Cantoni. La Confederazione può parteciparvi. Le spese d’esercizio sono assunte dai Cantoni.
Art. 44d Garanzia delle capacità negli ospedali e nelle altre istituzioni
pubbliche o private del settore sanitario
1 Sempre che sia necessario per eseguire esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico nonché per curare le malattie legate alla situazione di pericolo, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, per garantire le capacità negli ospedali e nelle altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario i Cantoni possono:
a. vietare o limitare gli esami e i trattamenti non urgenti dal punto di vista medico;
b. prescrivere altri provvedimenti, come lo stoccaggio di una quantità sufficiente di materiale medico importante.