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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

d. dati concernenti il consumo di antimicrobici.

4 Per adempiere i loro compiti, i servizi seguenti possono consultare e trattare i dati seguenti:

a. l’UFSP: i dati rilevati e dichiarati in virtù dell’obbligo di dichiarazione, i risultati delle indagini epidemiologiche, i dati concernenti la diagnostica di riferimento, i dati concernenti i provvedimenti di cui agli articoli 33–40 adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili nonché i dati concernenti il consumo o la dispensazione di antimicrobici;

b. i servizi federali menzionati all’articolo 12 capoverso 3: i dati di cui hanno bisogno per l’adempimento dei compiti loro affidati, sempre che il Consiglio federale lo preveda;

c. le autorità esecutive cantonali nonché il medico in capo dell’esercito: i dati rilevati e dichiarati in virtù dell’obbligo di dichiarazione, i risultati delle indagini epidemiologiche, i dati concernenti la diagnostica di riferimento, i dati concernenti i provvedimenti di cui agli articoli 33–40 adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili;

d. le istituzioni di cui all’articolo 17: i dati di cui hanno bisogno per adempiere i compiti loro affidati in materia di individuazione, sorveglianza, prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili.

5 I Cantoni sono responsabili, nella loro sfera di competenza, della completezza dei dati dichiarati secondo l’articolo 12.

Art. 60a Sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti»

1 L’UFSP gestisce il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti», che serve:

a. all’identificazione e all’informazione delle persone entrate in contatto con le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni di cui all’articolo 33;

b. all’organizzazione di provvedimenti legati alle indagini epidemiologiche di cui all’articolo 15;

c. all’allestimento di statistiche.

2 Il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti» dispone di un’interfaccia:

a. con il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili»;

b. con i registri cantonali degli abitanti per la ricerca di indirizzi e informazioni di contatto.

3 Contiene i dati seguenti:

a. dati concernenti l’identità, che permettono di identificare in modo univoco e contattare le persone;