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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
adeguata della personalità secondo l’articolo 16 della legge federale del 25 settembre 20209 sulla protezione dei dati.
Art. 69 cpv. 4
4 Su richiesta, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici comunica al DFI i dati necessari ad accertare i fatti in relazione alla notifica di effetti indesiderati e fenomeni secondo l’articolo 59 LATer10, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti il richiedente.
Titolo dopo l’art. 70
Capitolo 8a: Aiuti finanziari alle imprese in seguito ai provvedimenti di cui all’articolo 6c o 7
Art. 70a Principi
1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari alle imprese che subiscono perdite considerevoli, segnatamente per quanto riguarda la cifra d’affari, in una situazione particolare in seguito ai provvedimenti di cui all’articolo 6c o in una situazione straordinaria in seguito ai provvedimenti di cui all’articolo 7, al fine di contrastare un’incombente grave recessione dell’intera economia.
2 Non sono accordati aiuti finanziari alle imprese di cui la Confederazione, i Cantoni o i Comuni detengono complessivamente, direttamente o indirettamente, oltre il 10 per cento del capitale. Il Consiglio federale può stabilire deroghe per i Comuni con pochi abitanti.
3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati al più presto 30 giorni dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti e devono essere limitati nel tempo.
Art. 70b Forma degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di crediti bancari parzialmente o totalmente garantiti dalla Confederazione.
2 La Confederazione può delegare la concessione delle fideiussioni a terzi (fideiussori).
Art. 70c Partecipazione dei Cantoni
1 I Cantoni partecipano alla metà delle spese amministrative dei fideiussori e delle perdite da fideiussioni.
2 Le spese amministrative e le perdite da fideiussioni sono ripartite tra i Cantoni come segue:
a. nella misura di 2/3 in funzione della loro quota sul prodotto interno lordo;
9 RS 235.1
10 RS 812.21