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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 74f Obbligo di informare
1 Su richiesta, i servizi e le persone seguenti devono comunicare ai servizi federali e cantonali competenti nonché a terzi incaricati del controllo i dati personali e le informazioni di cui hanno bisogno per il controllo delle spese a carico della Confederazione, la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi nonché la restituzione dei pagamenti già effettuati:
a. le imprese incaricate di assegnare i numeri di registro dei codici creditori;
b. le persone o imprese coinvolte nella fatturazione delle spese a carico della Confederazione.
2 L’obbligo di informare nell’ambito dell’assunzione delle spese a carico della Confederazione di cui agli articoli 74–74d è retto dall’articolo 15c della legge del 5 ottobre 199018 sui sussidi.
Art. 74g Restituzione
Se effettua indebitamente un pagamento secondo gli articoli 74–74d, la Confederazione può chiedere al beneficiario la restituzione del pagamento già effettuato. Se le spese sono già state rimunerate da terzi, la pretesa di restituzione passa alla Confederazione se quest’ultima ha rimborsato loro il pagamento.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può in particolare prevedere disposizioni sulla rinuncia alla restituzione e disciplinare i tassi d’interesse e la prescrizione delle pretese di restituzione.
Art. 74h Assistenza giudiziaria e amministrativa
1 Gli organi delle singole assicurazioni sociali comunicano gratuitamente ai servizi federali e cantonali competenti, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per il controllo delle spese a carico della Confederazione, la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi nonché la restituzione dei pagamenti già effettuati.
2 Alle stesse condizioni gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciprocamente assistenza.
Art. 75 cpv. 2
2 Eseguono i provvedimenti ordinati dal Consiglio federale nella situazione particolare di cui all’articolo 6c o nella situazione straordinaria di cui all’articolo 7, per quanto esso non disponga altrimenti.
Art. 77 cpv. 3 lett. b e d
3 A tal fine può:
b. in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, ordinare ai Cantoni di applicare determinati provvedimenti d’esecuzione;
18 RS 616.1