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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
trasmissibili, la Confederazione assume le spese dei medicamenti, le assicurazioni sociali assumono le spese per la rimunerazione della prestazione e gli oneri associati alla dispensazione.
2 Per le persone che non dispongono di un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal14, le spese per la rimunerazione della prestazione e gli oneri associati alla dispensazione sono a carico della Confederazione.
Art. 74c Spese per la dispensazione di altro materiale medico importante
1 In caso di dispensazione alla popolazione di materiale medico importante acquistato secondo l’articolo 44 che non rientra nel campo d’applicazione degli articoli 74a, 74b e 74d, le spese sono ripartite secondo:
a. la LAMal15;
b. la legge federale del 20 marzo 198116 sull’assicurazione contro gli infortuni;
c. la legge federale del 19 giugno 199217 sull’assicurazione militare.
2 Se non sono assunte, in tutto o in parte, le spese per la dispensazione alla popolazione di cui al capoverso 1 sono a carico della Confederazione.
Art. 74d Assunzione delle spese per le analisi diagnostiche
1 La Confederazione può assumere le spese per le analisi diagnostiche, per quanto non siano coperte da un’assicurazione sociale, nei casi seguenti:
a. in caso di particolare pericolo per la salute pubblica;
b. nell’ambito di programmi nazionali di cui all’articolo 5 volti a eliminare una malattia trasmissibile.
2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’assunzione dei costi.
Titolo dopo l’art. 74d
Sezione 3: Procedura di assunzione delle spese e lotta contro gli abusi
Art. 74e Procedura di assunzione delle spese e controllo
1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di assunzione delle spese a carico della Confederazione di cui agli articoli 74–74d. Può vietare la cessione o la vendita di pretese di assunzione di tali spese.
2 Disciplina il controllo di tali spese. A tal fine può incaricare terzi.
14 RS 832.10
15 RS 832.10
16 RS 832.20
17 RS 833.1