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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 13a Dichiarazione del consumo di antimicrobici

1 Gli ospedali dichiarano il consumo di antimicrobici.

2 Gli assicuratori-malattia dichiarano i dati concernenti il consumo di antimicrobici dei singoli medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale.

3 Il Consiglio federale può obbligare i medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale a dichiarare la prescrizione o la dispensazione di antimicrobici o classi di antimicrobici unitamente a dati concernenti l’indicazione, l’età e il sesso della persona interessata se:

a. arrivano sul mercato nuovi antimicrobici o ritornano sul mercato vecchi antimicrobici;

b. sono usati antibiotici di riserva;

c. occorre verificare il rispetto degli oneri di cui all’articolo 19a capoverso 4 lettera c.

4 Stabilisce i dati concernenti il consumo e la prescrizione sottoposti all’obbligo di dichiarazione, la cerchia di soggetti sottoposti all’obbligo di dichiarazione, i destinatari delle dichiarazioni nonché le modalità, i termini e la frequenza di dichiarazione.

5 L’UFSP informa regolarmente i medici di cui al capoverso 3 in merito al loro consumo dichiarato secondo il capoverso 2 e pubblica in forma anonimizzata i dati rilevati.

Art. 15 cpv. 2–5

2 Nelle indagini, l’UFSP presta assistenza tecnica alle autorità cantonali, in collaborazione con altre autorità federali.

3 D’intesa con i Cantoni, può eseguire esso stesso indagini, in particolare se sono interessati più Cantoni.

4 Può eseguire esso stesso indagini su richiesta di un Cantone interessato.

5 Può incaricare un medico cantonale di svolgere un’indagine se sussiste un particolare pericolo per la salute pubblica nel relativo Cantone.

Inserire gli art. 15a e 15b prima del titolo della sezione 2

Art. 15a Sequenziamento genetico nei settori umano, animale e ambientale

1 Per individuare e sorvegliare le malattie trasmissibili e le resistenze antimicrobiche nei settori umano, animale e ambientale, le autorità federali competenti provvedono al sequenziamento genetico di determinati agenti patogeni che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica.

2 Il Consiglio federale determina quali agenti patogeni sono sequenziati geneticamente in quale misura e per quali resistenze antimicrobiche.

3 La Confederazione assume le spese per i sequenziamenti genetici.