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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

f. la concessione di crediti garantiti da fideiussioni solidali da parte di PostFinance SA a imprese che erano già clienti prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza di cui all’articolo 70f capoverso 1 nonché il mantenimento in essere di tali crediti fino al loro ammortamento integrale.

Art. 70f Obblighi di disciplinamento

1 Il Consiglio federale disciplina sotto forma di ordinanza:

a. le condizioni per la concessione di fideiussioni, compreso il termine per la presentazione delle richieste di crediti bancari garantiti nonché la considerazione di altre misure di sostegno statali;

b. il tipo, il calcolo e la durata della fideiussione;

c. i tassi d’interesse e il rimborso dei crediti bancari garantiti;

d. i requisiti di contenuto degli accordi contrattuali tra il mutuante e il fideiussore nonché tra il richiedente e il mutuante;

e. gli atti non consentiti per la durata della fideiussione, segnatamente:

1. la concessione di prestiti o la restituzione di prestiti a soci del mutuatario o persone vicine,

2. la conversione di crediti bancari preesistenti,

3. la distribuzione di dividendi e tantièmes,

4. la restituzione di apporti di capitale;

f. il trasferimento, da parte del mutuatario, dei diritti e degli obblighi derivanti dalla relazione di credito;

g. le competenze dei servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e di eventuali terzi incaricati nell’ambito della lotta contro gli abusi;

h. l’assunzione, da parte della Confederazione, delle spese amministrative dei fideiussori e delle perdite da fideiussioni;

i. gli obblighi di informare e di collaborare dei fideiussori, dei mutuanti, dei mutuatari e dei loro uffici di revisione;

j. le infrazioni perseguibili penalmente.

2 Il Consiglio federale consulta i Cantoni o la conferenza dei direttori cantonali competente in merito al disegno di ordinanza.

Titolo prima dell’art. 71

Capitolo 9: Finanziamento

Sezione 1: Assunzione delle spese per i provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni

Art. 73

Ex art. 74