Progetto
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto
Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
6 Il Consiglio federale disciplina l’assunzione delle spese per l’emissione del certificato da parte dei richiedenti nonché l’indennizzo per gli emittenti.
Art. 50 Aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private
Nei limiti dei crediti stanziati, l’UFSP può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per provvedimenti di interesse pubblico d’importanza nazionale atti a individuare, sorvegliare, prevenire e combattere le malattie trasmissibili e quelle conseguenti.
Art. 50a Contributi per partecipazioni a programmi di organizzazioni
internazionali e istituzioni
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere contributi a programmi di organizzazioni internazionali o a istituzioni d’importanza strategica nel campo della protezione della salute globale al fine di individuare, sorvegliare, prevenire e combattere pericoli sanitari di portata internazionale con considerevoli effetti per la salute della popolazione in Svizzera.
Art. 51 Promozione della ricerca, dello sviluppo e della produzione di
materiale medico importante
1 La Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari la ricerca, lo sviluppo e la produzione in Svizzera di materiale medico importante, se necessario per l’approvvigionamento della popolazione in caso di particolare pericolo per la salute pubblica.
2 Nei limiti dei crediti stanziati, può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti se il beneficiario:
a. dispone di comprovate conoscenze e capacità in materia di ricerca, sviluppo o produzione del materiale oppure può acquisirle nell’ambito di partenariati con terzi;
b. si impegna a contribuire considerevolmente alla creazione di valore o alla produzione di componenti sostanziali del materiale medico importante in Svizzera; e
c. assicura una controprestazione adeguata, segnatamente la fornitura prioritaria al settore sanitario svizzero.
Art. 51a Aiuti finanziari per gli antimicrobici
1 La Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari lo sviluppo di antimicrobici in Svizzera e la loro messa a disposizione sul mercato, se necessario per garantirne la disponibilità.
2 Nei limiti dei crediti stanziati, può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti se il beneficiario: