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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

6 Il Consiglio federale disciplina l’assunzione delle spese per l’emissione del certificato da parte dei richiedenti nonché l’indennizzo per gli emittenti.

Art. 50 Aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private

Nei limiti dei crediti stanziati, l’UFSP può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per provvedimenti di interesse pubblico d’importanza nazionale atti a individuare, sorvegliare, prevenire e combattere le malattie trasmissibili e quelle conseguenti.

Art. 50a Contributi per partecipazioni a programmi di organizzazioni

internazionali e istituzioni

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere contributi a programmi di organizzazioni internazionali o a istituzioni d’importanza strategica nel campo della protezione della salute globale al fine di individuare, sorvegliare, prevenire e combattere pericoli sanitari di portata internazionale con considerevoli effetti per la salute della popolazione in Svizzera.

Art. 51 Promozione della ricerca, dello sviluppo e della produzione di

materiale medico importante

1 La Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari la ricerca, lo sviluppo e la produzione in Svizzera di materiale medico importante, se necessario per l’approvvigionamento della popolazione in caso di particolare pericolo per la salute pubblica.

2 Nei limiti dei crediti stanziati, può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti se il beneficiario:

a. dispone di comprovate conoscenze e capacità in materia di ricerca, sviluppo o produzione del materiale oppure può acquisirle nell’ambito di partenariati con terzi;

b. si impegna a contribuire considerevolmente alla creazione di valore o alla produzione di componenti sostanziali del materiale medico importante in Svizzera; e

c. assicura una controprestazione adeguata, segnatamente la fornitura prioritaria al settore sanitario svizzero.

Art. 51a Aiuti finanziari per gli antimicrobici

1 La Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari lo sviluppo di antimicrobici in Svizzera e la loro messa a disposizione sul mercato, se necessario per garantirne la disponibilità.

2 Nei limiti dei crediti stanziati, può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti se il beneficiario: