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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

5 Per l’elaborazione dei loro piani i Cantoni si basano su quelli della Confederazione. Coordinano i loro piani con i Cantoni limitrofi e, se possibile, con i Paesi confinanti.

6 Il Consiglio federale stabilisce i rischi di cui tenere conto e i requisiti minimi di contenuto dei piani.

7 La Confederazione verifica l’esistenza dei piani cantonali e la loro coerenza con quelli della Confederazione.

Titolo dopo l’art. 10

Capitolo 3: Individuazione e sorveglianza

Sezione 1: Sistemi di sorveglianza e dichiarazioni

Art. 11 Sistemi di sorveglianza

1 L’UFSP provvede alla sorveglianza delle malattie trasmissibili, compresa l’individuazione precoce.

2 Gestisce, in collaborazione con altri servizi federali e i servizi cantonali competenti, sistemi di sorveglianza delle malattie trasmissibili e del consumo di antimicrobici. Provvede a garantire il coordinamento con i sistemi internazionali.

3 Il Consiglio federale può obbligare i gestori degli impianti di depurazione delle acque di scarico, gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario, le aziende detentrici di animali e i macelli, gli esercenti di aeroporti e le imprese che trasportano persone nel traffico aereo internazionale a collaborare alla sorveglianza delle acque di scarico.

4 Può obbligare altre strutture a collaborare alla sorveglianza di determinati agenti patogeni, se assolutamente necessario.

Art. 12 Persone e servizi sottoposti all’obbligo di dichiarazione

1 I medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano le loro osservazioni unitamente:

a. ai dati necessari all’identificazione delle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni;

b. ai dati necessari all’individuazione della via di trasmissione;

c. ai dati necessari alla valutazione epidemiologica, segnatamente dati sociodemografici e comportamentali, compresi dati concernenti la sfera intima;

d. al numero AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) necessario all’identificazione univoca delle persone interessate e all’aggiornamento delle dichiarazioni.

3 RS 831.10