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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
c. altre autorità federali e cantonali che hanno bisogno dei dati per adempiere i loro compiti.
4 Se necessario per impedire e combattere la propagazione di una malattia trasmissibile, le autorità federali competenti per l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie e sulla protezione dell’ambiente nonché le autorità esecutive cantonali competenti per questi settori possono comunicarsi reciprocamente e comunicare alle autorità federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge dati personali, compresi dati concernenti la salute.
5 Su richiesta, mettono a disposizione in forma anonimizzata i dati in virtù della presente legge per scopi di ricerca.
6 Il Consiglio federale disciplina:
a. lo scambio di dati, compreso quello con le istituzioni di cui all’articolo 17;
b. la forma nella quale mettere a disposizione i dati;
c. i requisiti per l’anonimizzazione.
Art. 60 Sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie
trasmissibili»
1 L’UFSP gestisce il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili», che serve:
a. alla sorveglianza delle malattie trasmissibili, compresa l’individuazione precoce, nell’ambito dei compiti in virtù della presente legge;
b. alla Confederazione e ai Cantoni per adempiere i loro compiti esecutivi, in particolare l’identificazione e l’informazione delle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni di cui all’articolo 33;
c. all’allestimento di statistiche nonché al controllo dell’esecuzione e alla ricerca;
d. all’attività di rendiconto a livello nazionale e internazionale.
2 Il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili» dispone di un’interfaccia con il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti» (art. 60a) e il sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» (art. 60c).
3 Contiene i dati seguenti:
a. dati concernenti l’identità, la salute e la sfera intima delle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni;
b. dati concernenti l’identità dei medici sottoposti all’obbligo di dichiarazione nonché gli ospedali, i laboratori e le altre istituzioni pubbliche e private del sistema sanitario, che permettono di contattarli in modo univoco;
c. dati concernenti i provvedimenti di cui agli articoli 33–40, adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili;