Progetto

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

c. altre autorità federali e cantonali che hanno bisogno dei dati per adempiere i loro compiti.

4 Se necessario per impedire e combattere la propagazione di una malattia trasmissibile, le autorità federali competenti per l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie e sulla protezione dell’ambiente nonché le autorità esecutive cantonali competenti per questi settori possono comunicarsi reciprocamente e comunicare alle autorità federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge dati personali, compresi dati concernenti la salute.

5 Su richiesta, mettono a disposizione in forma anonimizzata i dati in virtù della presente legge per scopi di ricerca.

6 Il Consiglio federale disciplina:

a. lo scambio di dati, compreso quello con le istituzioni di cui all’articolo 17;

b. la forma nella quale mettere a disposizione i dati;

c. i requisiti per l’anonimizzazione.

Art. 60 Sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie

trasmissibili»

1 L’UFSP gestisce il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili», che serve:

a. alla sorveglianza delle malattie trasmissibili, compresa l’individuazione precoce, nell’ambito dei compiti in virtù della presente legge;

b. alla Confederazione e ai Cantoni per adempiere i loro compiti esecutivi, in particolare l’identificazione e l’informazione delle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni di cui all’articolo 33;

c. all’allestimento di statistiche nonché al controllo dell’esecuzione e alla ricerca;

d. all’attività di rendiconto a livello nazionale e internazionale.

2 Il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili» dispone di un’interfaccia con il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti» (art. 60a) e il sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche» (art. 60c).

3 Contiene i dati seguenti:

a. dati concernenti l’identità, la salute e la sfera intima delle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni;

b. dati concernenti l’identità dei medici sottoposti all’obbligo di dichiarazione nonché gli ospedali, i laboratori e le altre istituzioni pubbliche e private del sistema sanitario, che permettono di contattarli in modo univoco;

c. dati concernenti i provvedimenti di cui agli articoli 33–40, adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili;