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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
d. Abrogata
Art. 80 cpv. 1 lett. f e g
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:
f. l’acquisto di materiale medico importante assieme ad altri Stati;
g. il collegamento del sistema per l’emissione dei certificati di cui all’articolo 49b a sistemi esteri corrispondenti.
Titolo dopo l’art. 81
Sezione 3: Coordinamento
Art. 81a Collaborazione nei settori umano, animale e ambientale
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni collaborano in materia di individuazione, sorveglianza, prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili adottando un approccio sistemico, che consideri la salute dell’essere umano e degli animali nonché gli effetti ambientali.
Art. 81b Esecuzione nell’esercito
1 Fatte salve le competenze e le misure nella lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano secondo la legge militare del 3 febbraio 199519, le disposizioni della presente legge sono applicabili all’esercito.
2 Nell’esercito, il medico in capo dell’esercito svolge i compiti di un medico cantonale.
3 Le autorità militari e civili competenti:
a. assicurano l’informazione reciproca;
b. coordinano le loro attività e misure;
c. collaborano nell’ambito delle loro competenze.
4 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla procedura in caso di conflitti di competenza tra autorità militari e civili.
Titolo prima dell’art. 82
Capitolo 11: Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Art. 82 cpv. 3
3 Alla truffa in materia di prestazioni, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, alla soppressione di documenti e al favoreggiamento
19 RS 510.10