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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo dopo l’art. 73
Sezione 2: Assunzione delle spese per il materiale medico importante
Art. 74 Spese per l’approvvigionamento con materiale medico importante
1 La Confederazione assume le spese per l’approvvigionamento della popolazione con il materiale medico importante di cui all’articolo 44.
2 Può assumere le spese per l’approvvigionamento del personale delle rappresentanze svizzere all’estero con materiale medico importante.
3 Può assumere le spese per l’approvvigionamento degli Svizzeri all’estero con materiale medico importante, sempre che non si possa esigerlo da loro o essi non siano in grado di tutelare i loro interessi personalmente o con l’aiuto di terzi. L’esigibilità va valutata tenendo conto della situazione nel Paese. Sono fatti salvi i casi in cui sia minacciata la vita o l’incolumità delle persone interessate.
4 Se viene dispensato materiale medico importante, il Consiglio federale stabilisce i prezzi tenendo conto dei principi di cui all’articolo 32 capoverso 1 LAMal13. A tal fine si orienta in primo luogo ai prezzi di acquisto e in secondo luogo ai prezzi di mercato, sempre che questi ultimi siano inferiori ai prezzi di acquisto medi.
Inserire gli art. 74a–74h prima del titolo del capitolo 10
Art. 74a Spese per la dispensazione di vaccini
1 In caso di dispensazione alla popolazione di vaccini acquistati secondo l’articolo 44 su raccomandazione dell’UFSP (art. 20) la Confederazione assume le spese del vaccino, i Cantoni assumono le spese della somministrazione delle vaccinazioni.
2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono adempiute, la Confederazione può dispensare dietro pagamento i vaccini acquistati secondo l’articolo 44.
3 In caso di dispensazione alla popolazione di vaccini non acquistati secondo l’articolo 44, se le spese non sono coperte da un’assicurazione sociale la Confederazione può assumere le spese di vaccinazioni oggetto di raccomandazione da parte dell’UFSP (art. 20), se la dispensazione serve a uno dei seguenti scopi:
a. proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio;
b. eliminare le malattie trasmissibili nell’ambito dei programmi nazionali di cui all’articolo 5.
Art. 74b Spese per la dispensazione di medicamenti
1 In caso di dispensazione alla popolazione, a scopo terapeutico o preventivo, di medicamenti acquistati secondo l’articolo 44, ad eccezione dei vaccini, su raccomandazione dell’UFSP o nell’ambito di programmi nazionali volti a eliminare le malattie
13 RS 832.10