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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 6b Situazione particolare: accertamento della situazione

1 Il Consiglio federale accerta la situazione particolare.

2 Definisce gli obiettivi e i principi della strategia di lotta contro il pericolo nonché le modalità di collaborazione con i Cantoni.

3 Decide in merito all’intervento dell’organizzazione di crisi della Confederazione.

4 Sente i Cantoni e le commissioni parlamentari competenti.

Art. 6c Situazione particolare: prescrizione di provvedimenti

1 Sentiti i Cantoni e le commissioni parlamentari competenti, il Consiglio federale può:

a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone (art. 30–39) o nei confronti della popolazione e di determinati gruppi di persone (art. 40);

b. obbligare i medici, i farmacisti e il personale sanitario nonché le istituzioni pubbliche o private del settore sanitario a eseguire vaccinazioni e a collaborare ad altri provvedimenti di prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili;

c. dichiarare obbligatoria la vaccinazione dei gruppi di popolazione a rischio, delle persone particolarmente esposte e di quelle che esercitano determinate attività.

2 Il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a per tutta la Svizzera o per singoli Cantoni o regioni.

Art. 6d Situazione particolare: competenze

1 Per quanto il Consiglio federale non disponga altrimenti, in una situazione particolare i Cantoni conservano le loro competenze in virtù della presente legge. Restano competenti per la prescrizione dei provvedimenti di cui agli articoli 30–40, a meno che il Consiglio federale non abbia ordinato provvedimenti secondo l’articolo 6c capoverso 1.

2 Oltre ai provvedimenti ordinati dal Consiglio federale secondo l’articolo 6c capoverso 1, i Cantoni ordinano ulteriori provvedimenti secondo gli articoli 30–40, se la situazione epidemiologica sul loro territorio lo richiede.

3 Coordinano i loro provvedimenti.

Art. 8 Provvedimenti preparatori

1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti preparatori al fine di impedire e limitare tempestivamente i pericoli per la salute pubblica. A tale scopo elaborano piani di preparazione e gestione.

2 Pubblicano i piani in una forma appropriata.

3 Verificano regolarmente i piani e li aggiornano.

4 Svolgono congiuntamente esercitazioni per garantire che, in caso di evento, i piani siano attuabili.