Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine

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della commissione competente; può anche discostarsene, ma deve informarla e fornire le relative motivazioni.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

La LPT 2 e le relative disposizioni esecutive comportano per i Cantoni nuovi compiti di pianificazione, per la cui attuazione sarà necessario richiedere consulenze e assistenza alla Confederazione. Ciò vale in particolare per la strategia di stabilizzazione da attuare nel piano direttore cantonale, come pure, in termini di consulenza, anche per il nuovo strumento di pianificazione dell’approccio territoriale. A queste prestazioni di consulenza e assistenza da parte della Confederazione si aggiungono, in entrambe le pianificazioni, le prestazioni da fornire nell’ambito della verifica e dell’approvazione dei relativi adeguamenti del piano direttore. Inoltre, la Confederazione dovrà fornire consulenza e assistenza ai Cantoni cui è stato affidato il rilevamento dei dati in vista del raggiungimento dell’obiettivo di stabilizzazione.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Per i Cantoni si creano nuovi compiti in relazione ai nuovi obiettivi di stabilizzazione per gli edifici (art. 1 cpv. 2 lett. bterLPT) e le superfici impermeabilizzate (art. 1 cpv. 2 lett. bquaterLPT): elaborare una strategia di stabilizzazione, definirla nel piano direttore cantonale ed eventualmente attuarla attraverso strumenti complementari, rilevare e aggiornare i relativi dati sullo sviluppo edilizio e presentare periodicamente un rapporto alla Confederazione. Essendo a loro carico, il nuovo contributo per i costi di demolizione genera notevoli ripercussioni finanziarie per i Cantoni (art. 5a cpv. 2 LPT). Il contributo sarà presumibilmente finanziato perlopiù attraverso i proventi dell’imposta sul valore aggiunto; tuttavia, a causa del gettito insufficiente bisognerà ricorrere anche a risorse finanziarie generali. I Cantoni sono invece liberi di prevedere un finanziamento speciale per finanziare il contributo per i costi di demolizione, il che implica tuttavia la necessità di una corrispondente normativa.

La necessità di una normativa per i Cantoni può risultare anche dalle disposizioni di polizia edilizia precisate nell’articolo 25 capoversi 2 e 3 LPT in merito al costruire fuori delle zone edificabili. I Cantoni dovranno eventualmente designare le nuove autorità cantonali competenti per l’espletamento dei compiti di cui sopra. Inoltre devono provvedere all’attuazione dei mandati di cui all’articolo 43b volti a organizzare nel modo più efficiente possibile le procedure di polizia edilizia. I Cantoni devono inoltre dotare le autorità competenti delle necessarie competenze decisionali e risorse (art. 43b cpv. 2).

Se intendono avvalersi dello strumento di pianificazione dell’approccio territoriale, i Cantoni e i Comuni dovranno mettere in conto un corrispondente onere in termini di pianificazione e attuazione. Innanzitutto occorre creare le necessarie basi nel piano direttore cantonale (art. 8c LPT). Inoltre, nella procedura del piano di utilizzazione,

perlopiù di competenza dei Comuni, devono essere stabilite corrispondenti zone non edificabili con utilizzazioni soggette a compensazione (art. 18bisLPT). Nella procedura di autorizzazione occorre verificare e garantire che le utilizzazioni da compensare siano associate alle necessarie misure di compensazione e di miglioramento e che ciò, nel complesso, porti a un miglioramento della situazione generale della strut-