Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine

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Il capoverso 1 stabilisce in linea di principio che i requisiti concernenti i geodati e il coordinamento di cui all’articolo 25d si applicano anche se l’autorizzazione è rilasciata nell’ambito di una procedura di approvazione dei piani della Confederazione.

Parallelamente alla procedura di consultazione in corso occorrerà chiarire in questo ambito l’eventuale necessità di modificare altre ordinanze3. In tale contesto si dovrà anche decidere se per le modifiche apportate agli edifici e alle impermeabilizzazioni del suolo in seguito all’approvazione dei piani da parte della Confederazione occorrerà eventualmente disporre di un proprio set di geodati di base.

Il capoverso 2 stabilisce chiaramente che gli edifici e le impermeabilizzazioni autorizzate nelle procedure di approvazione dei piani ai sensi degli atti normativi elencati nelle note 1 e 2 non devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi di stabilizzazione.

Ciò vale tuttavia solo per gli edifici e le impermeabilizzazioni autorizzati in conformità alle disposizioni del diritto federale speciale che dispensano dai piani cantonali; non rientrano in questa categoria le approvazioni dei piani ai sensi della legislazione sugli impianti a fune.

Tutto ciò non toglie che anche la Confederazione sia destinataria dell’articolo 1 capoverso 2 lettere btere bquaterLPT. Pertanto possono essere realizzati solamente edifici e impermeabilizzazioni necessari. Inoltre la Confederazione, nell’ambito delle proprie competenze, deve contribuire alla demolizione degli edifici e delle impermeabilizzazioni situati fuori delle zone edificabili e non più necessari.

Il capoverso 3 riguarda la procedura nel caso di progetti federali la cui destinazione d’uso originaria è venuto meno. Il metodo è lo stesso applicato alle impermeabilizzazioni del suolo a scopi agricoli o finalizzate all’esercizio di attività turistiche oppure dovute a impianti energetici o per infrastrutture cantonali o nazionali per i trasporti, disciplinate negli articoli 25a–25f: gli edifici e le impermeabilizzazioni esistenti al 29 settembre 2023 sono computati solamente nella situazione iniziale e non incidono quindi sugli obiettivi di stabilizzazione. Edifici e impermeabilizzazioni che sono stati autorizzati e realizzati da allora non sono presi in considerazione, purché mantengano la destinazione che li ha portati a non essere presi in considerazione. Se tale destinazione viene meno, si applicano eventuali obblighi di demolizione derivanti dal diritto federale o cantonale (cpv. 3 primo periodo). Anche in questo caso deve essere effettuata la relativa notifica (cpv. 3 secondo periodo).

Poiché in linea di principio la competenza in questo ambito è cantonale, sarà trasmessa innanzitutto una notifica ai Cantoni. In ogni caso, le autorità federali e cantonali competenti sono tenute a scambiarsi tali notifiche.

L’autorità responsabile dell’esecuzione di un eventuale obbligo di demolizione dipende dal livello del diritto su cui tale obbligo si basa (federale o cantonale); se poggia su entrambi, le due autorità si accordano su chi svolge la procedura.

3 Ciò riguarda in particolare le disposizioni che con la revisione parziale del 23 agosto 2023 dell’ordinanza del

18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU; RS 211.432.2) sono state integrate in altre ordinanze.