Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine

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Il capoverso 2 disciplina i requisiti da soddisfare cumulativamente per ciascuno dei casi di cui al capoverso 1:

Secondo la lettera a nell’installazione di questi impianti solari occorre tenere conto in modo adeguato degli elementi strutturali e decorativi delle facciate, per esempio dipinti, cornici, paramenti, lesene, ornamenti, pilastri, modanature, pareti intelaiate. Ciò è dovuto al fatto che, a seconda della struttura e dell’articolazione, le facciate si adattano diversamente agli impianti solari. Soprattutto negli edifici più vecchi, caratterizzati da notevoli qualità architettoniche, le facciate possono essere così delicate o decorate che, in caso di copertura degli elementi strutturali e decorativi, il rendimento ottenibile con gli impianti solari sarebbe sproporzionato rispetto all’impatto sull’architettura.

Alla lettera b, «di fronte» significa che la visuale è perpendicolare alla facciata sulla quale è installato l’impianto solare.

La lettera c riprende l’articolo 32a capoverso 1 lettera a. Particolarmente degno di nota è il caso degli impianti solari che svolgono la funzione di ringhiera di balconi. In questo caso particolare non è determinante la facciata vera e propria, bensì il parapetto o la ringhiera del balcone che devono essere sostituiti o su cui devono essere installati gli impianti solari.

La lettera d prevede una colorazione e un materiale omogenei e un’esecuzione con un basso grado di riflessione (quest’ultima conformemente all’art. 32a cpv. 1 lett. c). La colorazione e il materiale omogenei si riferiscono all’impianto solare in quanto tale. Ciò significa che i singoli elementi fotovoltaici e gli elementi ciechi hanno lo stesso aspetto e che si ottiene la necessaria armonia sotto il profilo estetico. L’utilizzo di materiali diversi non è escluso: in particolare i telai possono essere realizzati in un altro materiale. Per quanto riguarda la corrispondenza tra i colori dell’impianto solare e quelli della facciata si veda il capoverso 1.

Il capoverso 3 riprende l’idea dell’articolo 32a capoverso 2 applicata ai tetti e la adegua alla situazione delle facciate: considerata la varietà di problemi significativamente maggiore rispetto ai tetti, in linea di principio sono possibili restrizioni un po’ più ampie. Ciò è compensato dal capoverso 4 che autorizza i Cantoni ad andare oltre per quanto riguarda l’esenzione dall’autorizzazione edilizia.

Per compensare le possibilità di limitazione di cui al capoverso 3, il capoverso 4 autorizza espressamente i Cantoni a definire altre categorie di impianti solari sufficientemente adattati alle facciate, esonerandoli in tal modo dall’obbligo di autorizzazione edilizia. La natura potestativa di questa disposizione implica che la si applichi in modo oggettivamente sostenibile.

Tuttavia, in considerazione del principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile (principio di separazione), questa autorizzazione vale solo per gli immobili all’interno delle zone edificabili.

Il capoverso 5 affronta un problema di coordinamento: non è efficiente né dal punto di vista procedurale né costruttivo omettere completamente l’intenzione di installare impianti solari negli edifici nuovi che comportano comunque un’autorizzazione edilizia, e volerli in seguito installare senza richiedere l’autorizzazione. Il primo periodo stabilisce per questi casi il principio secondo cui gli impianti solari devono essere valutati nell’ambito della procedura di autorizzazione edilizia.