Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine

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getti infrastrutturali concreti in ambito stradale o ferroviario, ciò avverrà sulla base dei programmi di sviluppo strategico.

Il 23 gennaio 2024 la CAPTE-N ha sospeso l’esame di questo affare per poter prendere atto e discutere la proposta di attuazione del Consiglio federale nel quadro della presente modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, in merito alla quale chiede di essere consultata.

La normativa proposta lascia all’Assemblea federale la facoltà di decidere su quali parti concettuali e programmatiche di un piano settoriale nuove o aggiornate esprimere concretamente il proprio parere. Il capoverso 1 prevede pertanto che il Consiglio federale renda note all’Assemblea federale le parti concettuali e programmatiche per le quali intende avviare una procedura di audizione secondo l’articolo 19 OPT. Spetta quindi alla commissione competente comunicare al Consiglio federale se intende esprimere un parere su una determinata questione di pianificazione (cpv. 2 primo periodo). L’Esecutivo, una volta espletata la procedura di audizione di cui sopra, sottopone la questione alla commissione competente, invitandola a presentare il proprio parere entro tre mesi (cpv. 2 secondo periodo).

Ai sensi del capoverso 3, il parere della commissione è considerato dal Consiglio federale nella decisione circa la relativa parte del piano. L’Esecutivo può anche discostarsi dal parere della commissione, ma deve fornire le relative motivazioni e comunicarle alla commissione.

Art. 25a

La presente disposizione contiene precisazioni generali sulle disposizioni di legge relative agli obiettivi di stabilizzazione.

Il capoverso 1 definisce cosa si intende per edificio ai sensi dell’obiettivo di stabilizzazione (art. 1 cpv. 2 lett. bterLPT). A tal fine rimanda alla definizione nell’articolo 8 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA).

Il capoverso 2 stabilisce le modalità di delimitazione delle «zone agricole sfruttate tutto l’anno secondo l’articolo 16», ossia le zone in cui si applica l’obiettivo di stabilizzazione per l’impermeabilizzazione del suolo. È quindi esclusa dal campo d’applicazione locale la zona d’estivazione secondo la raccolta di geodati di base di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole (RS 912.1). Sono comprese tutte le zone che, per la loro posizione, sono al massimo sfruttate temporaneamente per scopi agricoli oppure sono completamente improduttive. Ne deriva un campo d’applicazione locale dell’obiettivo di stabilizzazione per l’impermeabilizzazione del suolo per il quale esiste una base di geodati stabile e che tiene conto delle richieste del legislatore.

Il capoverso 3 precisa cosa s’intende per impermeabilizzazione del suolo ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera bquaterLPT. Come si evince dal termine stesso, e come d’altronde confermato dalla sua origine, è posto in primo piano il criterio della permeabilità all’acqua. In particolare l’elenco esemplificativo non include volutamente i rivestimenti di marna e di ghiaia, poiché, pur essendo superfici a rivestimento duro secondo i dati della misurazione ufficiale (copertura del suolo) sono permeabili all’acqua. Tuttavia, non è determinante unicamente lo strato superficiale: se il sotto-