Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine

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tura degli insediamenti, del paesaggio, della cultura della costruzione, delle superfici coltive e della biodiversità. Va osservato che un adeguamento del piano direttore presuppone l’approvazione di una strategia di stabilizzazione nel Cantone in questione (art. 38b cpv. 2 LPT).

3.3 Ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente

Con l’approccio territoriale si dispone di uno strumento di pianificazione che consente di tenere meglio conto delle peculiarità dei Cantoni e delle regioni nell’ambito delle costruzioni fuori delle zone edificabili. In particolare nelle zone rurali e montane, questo strumento offre un maggiore margine di manovra per i progetti al di fuori delle zone edificabili. Inoltre, le disposizioni riguardanti le deroghe in materia di odori e immissioni foniche dovuti all’agricoltura (art. 38a) contribuiscono a migliorare le condizioni quadro per l’agricoltura nelle zone agricole.

Le norme riguardanti l’obiettivo di stabilizzazione frenano lo sviluppo edilizio al di fuori delle zone edificabili. Così facendo si evitano ulteriori compromissioni future dell’agricoltura, del paesaggio e della natura e si riduce l’impatto negativo sulle possibilità ricreative e il tempo libero fuori delle zone edificabili.

Le norme previste riguardanti le energie rinnovabili migliorano inoltre le condizioni per un maggiore utilizzo di queste fonti energetiche rispettose dell’ambiente.

4 Aspetti giuridici

4.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

4.2 Protezione dei dati

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sul piano della protezione dei dati.

5 Commento ai singoli articoli

Art. 19a

Questa disposizione è finalizzata all’attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.492 presentata dal Consigliere nazionale Bregy («Sviluppo territoriale e infrastrutturale. La visione e la strategia relative agli studi di base devono essere presentate imperativamente al Parlamento»). Obiettivo dell’iniziativa parlamentare è rafforzare il coinvolgimento dell’Assemblea federale nell’elaborazione e nell’adeguamento dei piani settoriali ai sensi dell’articolo 13 LPT. Tuttavia, tale coinvolgimento dovrebbe limitarsi esclusivamente agli elementi strategici principali di tali piani, ossia le cosiddette parti concettuali e programmatiche, mentre non è necessario per le parti comprendenti le schede di coordinamento. Se le Camere federali devono deliberare in merito a pro-