Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine

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Art. 32bis

Il raggruppamento di impianti infrastrutturali è una possibilità di utilizzo parsimonioso del suolo. Il primo periodo dell’articolo 24biscapoverso 1 LPT prevede espressamente che, per quanto possibile, gli impianti infrastrutturali siano raggruppati. L’articolo 32bis fornisce ulteriori precisazioni in merito.

Il capoverso 1 specifica che per raggruppamento di impianti infrastrutturali s’intende anche il raggruppamento tra infrastrutture puntuali oppure di infrastrutture puntuali con infrastrutture lineari.

Richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di valutare l’eventuale raggruppamento degli impianti infrastrutturali e di effettuare tale raggruppamento in ubicazioni il meno sensibili possibile4. Per esempio, in una zona oggetto d’inventario ai sensi della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) o di altri interessi degni di protezione (p. es. nel settore turistico o delle attività ricreative di prossimità) attraversata da una linea ad alta tensione come linea aerea, non possono essere posate altre linee aeree a meno che sussistano altri motivi a sostegno di questa soluzione. In questo caso è quindi auspicabile un raggruppamento, ma possibilmente in un’ubicazione poco sensibile. In particolare, l’idoneità dell’ubicazione è da valutare in base all’impatto sulla struttura degli insediamenti, sul paesaggio, sulla cultura della costruzione, sulle superfici coltive e sulla biodiversità (in riferimento all’elenco nell’art. 18biscpv. 1 lett. b LPT).

Il capoverso 2 specifica che già al momento della realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale occorre verificare in che modo si possono considerare le esigenze di raggruppamento. Per quanto possibile, dunque, è opportuno scegliere per un impianto infrastrutturale un’ubicazione che possa essere vantaggiosa anche in vista di un’ulteriore utilizzazione futura.

Art. 32a Rubrica

Per dimostrare la complementarità con l’articolo 32abisoccorre completare il titolo dell’articolo 32a. Il riferimento alla base legale (qui all’art. 18a LPT) intende facilitare la visione d’insieme in un settore in cui la regolarizzazione è diventata più complessa.

Art. 32abis

La normativa per gli impianti solari non soggetti ad autorizzazione installati sulle facciate segue l’attuale modello di normativa per gli impianti solari non soggetti ad autorizzazione installati sui tetti. Questa disposizione precisa in primo luogo quando tali impianti solari sono considerati sufficientemente adattati (art. 18a cpv. 1 primo periodo LPT). A titolo integrativo restano applicabili le restanti disposizioni dell’articolo 18a LPT nonché dell’articolo 32b OPT in combinato disposto con l’articolo 18a capoverso 3 LPT concernente gli impianti solari nell’ambito di monumenti culturali e naturali d’importanza cantonale o nazionale.

Spesso gli edifici si distinguono molto più chiaramente per le facciate che per i tetti. Questa varietà delle facciate rende più difficile definire categorie di impianti solari «sufficientemente adattati» ai sensi del diritto federale e quindi non soggetti ad autorizzazione. Le condizioni a tal fine sono stabilite nei capoversi 1 e 2. I capoversi 3 e 4