Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine
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attribuiscono ai Cantoni la competenza, da un lato, di estendere l’esenzione dall’autorizzazione (più ampia di quanto previsto dall’art. 18a cpv. 2 lett. a LPT, ma limitata alle zone edificabili; si veda di seguito) e, dall’altro, di stabilire requisiti di adeguamento più ampi con prescrizioni edilizie cantonali o comunali specifiche per il territorio, sempreché non limitino eccessivamente lo sfruttamento dell’energia solare.
Il capoverso 1 disciplina sei casi in cui un impianto solare installato su una facciata è sufficientemente adattato; è sufficiente che uno di questi sei requisiti sia soddisfatto.
Secondo la lettera a l’impianto solare è sufficientemente adattato quando forma una superficie rettangolare compatta e contigua.5 Seppur analogo a quello degli impianti sui tetti, questo requisito è più rigoroso, poiché è richiesta una forma rettangolare, appropriata per le facciate anche in considerazione delle possibilità aggiuntive di cui alle lettere b-f.
Secondo la lettera b un impianto solare è sufficientemente adattato se sostituisce in modo uniforme elementi della facciata o elementi costruttivi in precedenza uniformi. L’aspetto unitario della precedente facciata è così mantenuto attraverso un aspetto nuovo, ma altrettanto unitario. La colorazione non deve più essere identica a quella della facciata precedente.
La lettera c disciplina gli impianti nella zona del timpano: in genere negli edifici con tetto a due spioventi, la facciata presenta un triangolo (timpano) delimitato verso l’alto dai due rampanti del frontone. Normalmente un timpano coperto da un impianto solare produce un effetto ottico estremamente armonioso.
Nei casi in cui un impianto solare deve essere suddiviso in superfici parziali meno armoniose, si può ottenere l’armonia estetica necessaria per un sufficiente adattamento anche adeguando il colore dell’impianto a quello della facciata. I telai sottili possono essere realizzati in un altro materiale, ma anche di questi occorre adattare il colore. La relativa norma si trova alla lettera d.
La lettera e vuole indurre in futuro a riflettere già nel quadro del piano di utilizzazione, su quali categorie di impianti solari debbano essere esentate dall’obbligo di autorizzazione. Quanto più dettagliate sono le disposizioni progettuali contenute nel piano di utilizzazione (in generale, non principalmente per gli impianti solari; ciò può avvenire in particolare anche nei piani di quartiere, nei piani regolatori o in altri piani di utilizzazione speciali [la terminologia degli strumenti di pianificazione è differente nei singoli Cantoni]), tanto più conviene considerare gli impianti solari già in fase di pianificazione e, se soddisfano le condizioni richieste, dichiararli non soggetti ad autorizzazione già in questa fase.
La lettera f permette di fissare la soglia a un livello più basso se la zona è meno sensibile: nelle zone di lavoro (codice_HN 12 nel modello di geodati minimo «Piani di utilizzazione» della Confederazione) sono ammesse fondamentalmente solo utilizzazioni lavorative e non residenziali. Affinché gli impianti solari possano essere realizzati senza autorizzazione ai sensi del diritto federale, anche in questo tipo di zona devono essere soddisfatti i requisiti di cui al capoverso 2.
5 Se la presente disposizione specifica i requisiti per la geometria degli impianti solari, è sempre ammesso realizzare i cosiddetti elementi ciechi sulle superfici parziali mancanti del rettangolo: si tratta di superfici parziali con lo stesso aspetto dei moduli solari, ma sprovviste di impianto solare e che pertanto non producono elettricità.