Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine
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Tali situazioni sono incompatibili con il mandato legale sancito dall’articolo 25 capoverso 3 LPT. I mandati relativi alla concentrazione delle procedure sono riportati nel capoverso 1:
la lettera a riguarda l’emanazione e l’attuazione dei divieti di utilizzazione. Questi provvedimenti possono produrre i loro effetti unicamente se, nell’ambito di eventuali procedure di ricorso, l’effetto sospensivo è concesso solamente con estrema moderazione. Una corrispondente richiesta di concessione dell’effetto sospensivo va quindi accolta soltanto se la parte è in grado di dimostrare in modo credibile che l’utilizzazione è legale sotto il profilo formale (conformemente a un’autorizzazione edilizia valida e passata in giudicato) o materiale (possibilità di ottenere l’autorizzazione).
La lettera b tratta lo smantellamento effettivo di costruzioni e impianti illegali. Il diritto cantonale non può più chiedere che a tal fine si svolgano più procedure separate.
Tutte le questioni devono essere chiarite in un’unica procedura, dalla possibilità di ottenere a posteriori l’autorizzazione per la costruzione o l’impianto in questione, alle modalità di ripristino dello stato legale, ai termini entro i quali ciò deve avvenire e alle altre modalità per l’esecuzione sostitutiva d’ufficio.
Ciò non esclude una competenza di base del Comune in qualità di autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia e di polizia edilizia. È sufficiente che il Cantone:
- verifichi la possibilità di ottenere l’autorizzazione a posteriori, se si dichiara che le relative condizioni sono soddisfatte;
- fornisca il consenso nel caso in cui, in via eccezionale, non sia necessario ripristinare completamente lo stato legale;
- controlli la procedura per garantire che si svolga conformemente alle disposizioni del diritto federale, in particolare che non vi siano inutili ritardi.
La lettera c non obbliga a verificare scrupolosamente a ogni domanda di costruzione se sulle parcelle oggetto dell’autorizzazione edilizia sono presenti costruzioni o elementi costruttivi realizzati illegalmente. Al contrario, le sinergie delle procedure in corso devono essere sfruttate per poter chiarire immediatamente, nell’ambito di una procedura di autorizzazione edilizia, come procedere se emergono eventuali oggetti illegali. L’esperienza dimostra che l’onere necessario per l’esecuzione da parte delle autorità si riduce drasticamente se le misure poco «popolari» devono essere attuate prima di poter usufruire di un’autorizzazione.
In base al capoverso 2 i Cantoni conferiscono all’autorità di cui all’articolo 25 capoversi 2 e 3 LPT le competenze decisionali e le risorse necessarie per l’adempimento dei compiti.
Il diritto cantonale designa solitamente un’autorità in linea di principio competente per le decisioni secondo l’articolo 25 capoverso 2 LPT (e ora anche secondo l’art. 25 cpv. 3 e 4 LPT nel proprio ambito di competenza). Non è raro tuttavia che per questioni specifiche sia competente un’altra autorità cantonale. Ciò vale soprattutto per i piani delle strade cantonali se, in quanto piani d’utilizzazione speciali, contengono in un unico atto sia le decisioni necessarie del piano di utilizzazione sia l’autorizzazione edilizia. Questa suddivisione dei compiti continua a essere ammessa. In questi casi i compiti di cui all’articolo 25 capoverso 3 LPT possono essere attribuiti in toto all’autorità generalmente responsabile delle costruzioni fuori delle zone edificabili oppure sono suddivisi tra le autorità secondo gli stessi criteri previsti per i compiti di cui all’articolo 25 capoverso 2 LPT.