Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine
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Il capoverso 2 tiene conto delle esperienze maturate dai Cantoni in materia di esecuzione. Poiché è sempre molto più dispendioso richiedere l’adempimento dei requisiti di autorizzazione a posteriori che non in anticipo,vale il principio secondo cui i lavori possono iniziare solo dopo che sono state effettuate le demolizioni e le rinaturazioni compensative (primo periodo).
Soprattutto in caso di rinaturazioni in montagna, possono essere necessari anni prima che le superfici rinaturate raggiungano lo stato desiderato. La disposizione non ha lo scopo di ritardare così a lungo l’inizio dei lavori di costruzione di nuovi edifici. Il capoverso 3 primo periodo stabilisce pertanto che in caso di misure prolungate è sufficiente che i lavori di costruzione siano terminati e la rinaturazione sia assicurata.
Anche nel caso di edifici agricoli o d’ubicazione vincolata possono insorgere inutili complicazioni se prima si deve effettuare la demolizione e solo successivamente si può realizzare la nuova costruzione. Il secondo periodo prevede delle deroghe per queste situazioni. Il presupposto è che la successiva demolizione sia assicurata (in termini finanziari, giuridici e concreti).
Art. 25g
Gli obiettivi di stabilizzazione sono destinati ai Cantoni, che in gran parte sono responsabili dell’esecuzione e rilasciano le autorizzazioni per gli edifici e le impermeabilizzazioni fuori delle zone edificabili. Esistono tuttavia anche situazioni in cui queste autorizzazioni sono rilasciate da autorità federali nell’ambito di una procedura di approvazione dei piani. Vengono pertanto disciplinate le modalità di gestione di questa categoria di edifici e impermeabilizzazioni.
La maggior parte di queste procedure di approvazione dei piani secondo il diritto federale si svolge in modo molto simile, grazie all’intervento di armonizzazione della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071)1. Esse non prevedono autorizzazioni e piani cantonali, come d’altronde anche gli atti normativi concernenti l’approvazione dei piani di progetti federali entrati in vigore successivamente2.
Soltanto la legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune (LIFT; RS 743.01) non prevede deroghe alle autorizzazioni e ai piani cantonali.
Se i Cantoni non sono in grado di controllare ciò che viene autorizzato nell’ambito della procedura federale di approvazione dei piani, non è giustificato considerare gli edifici e gli impianti corrispondenti ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi di stabilizzazione.
1 Si tratta per la precisione delle procedure di approvazione dei piani secondo la legge militare (RS 510.10), la legge federale del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche (RS 721.80), la legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali (RS 725.11), la legge federale del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (RS 734.0), la legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101), la legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie (RS 744.21), la legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (RS 746.1), la legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (RS 747.201) e la legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0).
2 Si tratta inoltre delle procedure di approvazione dei piani secondo, tra le altre, la legge federale del
21 marzo 2003 sull’energia nucleare (RS 732.1), la legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS 142.31) e la legge federale del 17 dicembre 2021 sul trasporto di merci sotterraneo (RS 749.1).