Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine

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di costruzione alla data di riferimento (29 settembre 2023). Di conseguenza, i piani devono distinguere i nuovi edifici e le nuove superfici impermeabilizzate da autorizzare da quelli esistenti (in un altro luogo) e quelli da demolire.

Il capoverso 2 presenta un nesso con l’articolo 43b capoverso 1 lettera c secondo il quale la procedura nel diritto cantonale deve essere strutturata in modo tale che, contestualmente alla decisione sulle domande di costruzione, si decida anche in merito alla gestione di costruzioni o utilizzazioni illegali, se queste sono note o risultano al momento dell’esame della domanda di costruzione. La disposizione commentata non riguarda tuttavia la questione della legittimità, bensì il fatto se una superficie fosse già impermeabilizzata al 29 settembre 2023 ai sensi delle disposizioni sugli obiettivi di stabilizzazione. Le sinergie di una procedura di autorizzazione edilizia devono essere sfruttate per migliorare la base di dati. La correzione serve, da un lato, a calcolare correttamente le modifiche rispetto al momento di riferimento, e, dall’altro lato, incide in pratica esclusivamente sulla questione di quanto possono aumentare le superfici impermeabilizzate (escluse le eccezioni previste dalla legge) in un Cantone nei limiti dell’obiettivo di stabilizzazione (aumento dell’1%, art. 25b).

Ciò deve avvenire ovunque al di fuori delle zone edificabili, almeno per quanto riguarda gli edifici.

Le nuove impermeabilizzazioni autorizzate, finalizzate a scopi agricoli o all’esercizio di attività turistiche oppure ancora dovute a impianti energetici o a infrastrutture cantonali o nazionali per i trasporti, non sono considerate nel corrispondente obiettivo di stabilizzazione (art. 1 cpv. 2 lett. bquatere art. 8d cpv. 2 secondo periodo LPT). Se nel corso del tempo questa funzione o destinazione d’uso viene meno, le superfici interessate devono essere considerate ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di stabilizzazione. Affinché possa aggiornare i propri dati, occorre quanto meno notificare al Cantone questo cambiamento. Se all’edificio o all’impianto in questione è attribuita una nuova destinazione d’uso, questa modifica necessita di un’autorizzazione edilizia, come specificato nel capoverso 4.

Art. 25e

Il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione è verificato periodicamente e i relativi contenuti del piano direttore devono essere eventualmente adeguati. Se dalla verifica emerge che gli obiettivi di stabilizzazione non sono stati raggiunti, il Consiglio federale dispone l’applicazione per analogia dell’articolo 38b LPT (art. 8d cpv. 3 e 4 LPT).

Il diritto vigente prevede già mandati simili per la verifica, il monitoraggio e la stesura di rapporti.

 L’articolo 9 capoversi 2 e 3 LPT disciplina già la verifica dei piani direttori. Secondo l’articolo 9 capoverso 1 OPT i Cantoni informano l’ARE almeno ogni quattro anni in merito allo stato del piano direttore, alla sua attuazione e alle modifiche sostanziali delle basi.

 L’articolo 5a capoverso 3 lettera a OPT stabilisce che i Cantoni conferiscono nel piano direttore i mandati necessari per verificare periodicamente l’estensione e l’ubicazione delle zone edificabili e adottare le misure necessarie.