Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine

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fondo di una superficie ricoperta di ghiaia o marna è realizzato in modo impermeabile, la superficie corrispondente viene comunque considerata impermeabilizzata.

Il capoverso 4 precisa a quali condizioni l’impermeabilizzazione del suolo è da considerarsi «finalizzata all’esercizio di attività turistiche». Il problema principale è la distinzione tra turismo, da un lato, e tempo libero e attività ricreative, dall’altro. Un parcheggio presso il punto di partenza di un sentiero escursionistico in una zona turistica sarà considerato «finalizzato all’esercizio di attività turistiche», ma al di fuori di tali zone serve prevalentemente per il tempo libero e le attività ricreative.

Ai fini dell’esecuzione è quindi necessario definire le zone in cui tali infrastrutture sono utilizzate maggiormente dai turisti rispetto alle persone che le utilizzano per il tempo libero e le attività ricreative.

Questa definizione deve essere effettuata nel piano direttore cantonale. Per la delimitazione esatta, i Cantoni utilizzeranno di regola le basi e le definizioni dei piani direttori già esistenti.

L’impermeabilizzazione di una superficie finalizzata a un’utilizzazione turistica e ricreativa, autorizzata come d’ubicazione vincolata prima che sia effettuata la delimitazione delle zone nel piano direttore, non comporta il computo definitivo della superficie in questione. Se nel piano direttore la zona è successivamente definita come turistica ai sensi dell’ultimo periodo del capoverso 4, la computabilità viene meno.

Occorre tenere presente che molte zone turistiche si trovano nella zona d’estivazione e quindi l’impermeabilizzazione del suolo in queste zone non rientra comunque nell’obiettivo di stabilizzazione corrispondente.

Art. 25b

La legge chiede una stabilizzazione, contrariamente all’Iniziativa per il paesaggio che prevedeva un limite massimo. Deve essere previsto un limite massimo al numero di edifici e all’estensione delle impermeabilizzazioni realizzabili (solo in questo caso lo sviluppo corrispondente può essere considerato stabilizzato), che tuttavia deve essere leggermente superiore ai valori alla data di riferimento, in modo da lasciare un margine di manovra fino alla piena applicazione delle nuove disposizioni nei Cantoni.

Sia per la stabilizzazione degli edifici che per quella dell’impermeabilizzazione, il limite è fissato al 101 per cento dei valori alla data di riferimento (stato dei dati di riferimento), il che consente un aumento dell’1 per cento. Tuttavia, poiché nel caso delle nuove impermeabilizzazioni sono previste numerose eccezioni al requisito del computo, il margine di manovra che ne risulta è maggiore.

Un’ulteriore modifica ammessa dell’1 per cento dovrebbe presumibilmente corrispondere a un’attività edilizia di poco più di dieci anni (si veda anche il punto 2.1, parte «Modifiche ammesse»). In questo modo si tiene conto del fatto che, prima di produrre i suoi effetti, l’attuazione delle misure di stabilizzazione nei Cantoni richiede tempo. Contemporaneamente si raggiunge l’obiettivo di stabilizzare il numero di edifici al di fuori delle zone edificabili.

Art. 25c

Il significato del capoverso 1 è già stato illustrato nel capitolo 2.1, al punto «Stato dei dati di riferimento».