Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 42a

In base al mandato legislativo sancito dall’articolo 24 capoverso 2 LPT e a quanto esposto al punto 2.4, nel capoverso 1 è apportata una modifica volta ad agevolare i risanamenti energetici.

Art. 42b

Il precedente capoverso 2 era stato talvolta interpretato erroneamente nel senso che le superfici destinate alla tenuta di animali propri dovevano essere computate come spazi abitativi (come «superficie lorda computabile» ai sensi dell’art. 42 cpv. 3 lett. b). Questo malinteso è eliminato con l’abrogazione del capoverso 2 e l’integrazione del capoverso 1.

Con il nuovo capoverso 6bisil Consiglio federale si avvale della facoltà di ammettere la ricostruzione di piccoli edifici annessi distrutti per cause di forza maggiore (art. 24e cpv. 6 LPT).

Art. 43

Nella revisione parziale della LPT del 20 marzo 1998, con l’articolo 37a è stata inserita una disposizione speciale (rispetto all’art. 24c LPT, ex art. 24 cpv. 2). Il Consiglio federale è stato incaricato di disciplinare le condizioni in presenza delle quali sono ammesse modifiche della destinazione d’uso di edifici e impianti secondo il diritto previgente. A questa disposizione è stato aggiunto un capoverso 2 con una norma speciale per le strutture ricettive e della ristorazione erette in conformità al diritto anteriore. Il focus è posto sulla demolizione e ricostruzione. Conformemente al secondo periodo dell’articolo 37a capoverso 2 LPT il Consiglio federale stabilisce inoltre espressamente a quali condizioni la demolizione di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali siti all’interno dello stesso comparto di terreno ma in un altro luogo legittima ampliamenti supplementari dell’azienda.

Attualmente l’articolo 37a LPT – e in futuro nel capoverso 1 – disciplina esplicitamente il cambiamento di destinazione d’uso e pertanto non contempla la ricostruzione. Poiché gli edifici commerciali secondo il diritto previgente non rientrano in linea di principio solo nella disposizione speciale dell’articolo 37a LPT, ma anche nella disposizione generale dell’articolo 24c LPT, le ricostruzioni di imprese commerciali devono essere valutate in linea di principio secondo questa disposizione. Il capoverso 2 dell’articolo 37a LPT prevede espressamente una disposizione di diverso tenore per le strutture ricettive e della ristorazione.

Il nuovo capoverso 4 dell’articolo 43 chiarisce che per la ricostruzione di strutture ricettive e della ristorazione erette in conformità al diritto anteriore sono applicabili anche le disposizioni più generose dell’articolo 37a LPT e dell’articolo 43 capoversi 1–3 e non necessariamente sulle disposizioni più severe dell’articolo 24c. La prassi già sviluppata per l’articolo 43 capoversi 1–3 sarà determinante anche nei corrispondenti casi di ricostruzione delle strutture ricettive e della ristorazione.

Il capoverso 5 adempie il mandato di cui all’articolo 37a capoverso 2 secondo periodo LPT: se necessario, l’intero volume fuori terra degli edifici a uso commerciale può essere trasferito nel luogo in cui si intende ricostruire una delle strutture ricettive erette in conformità al diritto anteriore. Il volume sotterraneo non è soggetto a un limite massimo fisso. Queste possibilità sono limitate in particolare dai seguenti fattori: