Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
La lettera c chiarisce che deve essere presente un collegamento stradale sufficiente. Oltre al grado di sviluppo delle strade e alla vicinanza dei collegamenti, occorre tenere conto anche della loro capacità.
Il capoverso 2 affronta un problema particolare e illustra come risolverlo in conformità con la prassi del diritto vigente. Nella creazione delle capacità necessarie per lo stoccaggio intermedio della biomassa è ipotizzabile che, ad esempio, l’utilizzo temporaneo di superfici nelle vicinanze dell’impianto rappresenti in ultima analisi la soluzione migliore rispetto allo stoccaggio intermedio in una zona edificabile.
La norma concernente l’obbligo di pianificazione nel capoverso 3 riprende i limiti che il legislatore ha espressamente stabilito per gli impianti a biomassa agricola; inoltre si sottolinea ancora una volta che si tratta di biomassa non legnosa. Nel caso di legname, 45 000 tonnellate avrebbero un contenuto energetico molto più elevato rispetto a 45 000 tonnellate di biomassa trasformate in gas in un impianto di produzione di biogas.
Il riferimento alla necessaria ponderazione degli interessi nel capoverso 4 segue il modello noto.
Art. 32f
L’articolo 32f si ricollega all’articolo 32e ma riprende le disposizioni specifiche dell’articolo 24quaterLPT per gli impianti di trasformazione delle energie rinnovabili in idrogeno, metano o altri idrocarburi sintetici.
Per quanto riguarda la soglia oltre la quale sussiste l’obbligo di pianificare (cpv. 2)
manca tuttavia un riferimento nella legge. Gli impianti di trasformazione dell’energia devono essere annessi a impianti che producono energia rinnovabile. È quindi logico includere nella pianificazione l’impianto di trasformazione dell’energia se l’impianto di produzione dell’energia è a sua volta soggetto all’obbligo di pianificazione. Altrimenti, gli impianti di trasformazione necessitano di una pianificazione solo se occupano una superficie superiore a 5000 m2. Si tratta di una superficie a partire dalla quale la dottrina e la giurisprudenza vedono tradizionalmente l’indicazione dell’obbligo di pianificazione e che per questo motivo è stata inserita da tempo anche nell’articolo 37 OPT.
Art. 32g
La disposizione speciale contenuta nell’articolo 24quinquiesLPT è scaturita in particolare dall’incertezza secondo il diritto previgente circa la possibilità di posare fuori delle zone edificabili una linea termica se questo tracciato costituisce il collegamento più diretto. Nell’avamprogetto viene fatta chiarezza: se un determinato tracciato comporta minori perdite di energia è legittimo utilizzarlo, se necessario, anche se attraversa aree non edificabili.
Concretamente, secondo il capoverso 1 le reti termiche fuori delle zone edificabili sono considerate d’ubicazione vincolata in particolare dove il collegamento più diretto possibile attraversa zone non edificabili e, lungo questo tracciato, l’energia può essere sfruttata in modo più razionale.
Anche in questo caso è fatta salva un’ampia ponderazione degli interessi (cpv. 2),
che potrebbe portare al rifiuto dell’autorizzazione, in particolare se sono interessate zone protette o superfici per l’avvicendamento delle colture.