Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine
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L’eventuale esigenza del committente di disporre di un determinato margine di manovra per quanto riguarda i dettagli dell’impianto solare da realizzare dopo il passaggio in giudicato dell’autorizzazione edilizia può comunque essere soddisfatta. In questo caso infatti l’autorizzazione edilizia non disciplina i dettagli dell’impianto solare, ma solamente i requisiti che dovrà soddisfare quando sarà realizzato, senza un’ulteriore autorizzazione edilizia, come stabilito nel terzo periodo. In base al secondo periodo il diritto cantonale può prevedere ulteriori eccezioni al principio di cui al primo periodo.
Va osservato che l’intero articolo 32abisdescrive solamente i casi in cui non è necessaria una procedura di autorizzazione edilizia, ma soltanto una procedura di notifica.
Art. 32c
Con l’avamprogetto gli impianti solari isolati sono disciplinati in altre disposizioni e nell’articolo 32c rimangono gli impianti solari non isolati ubicati fuori delle zone edificabili.
Art. 32d
L’articolo 32d è la disposizione esecutiva dell’articolo 24terLPT, insieme al quale disciplina gli impianti solari isolati ubicati fuori delle zone edificabili, sempre che non siano di interesse nazionale (gli impianti solari d’importanza nazionale sono disciplinati dalla legge federale del 29 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili [modifica della legge sull’energia e della legge sull’approvvigionamento elettrico]; le relative disposizioni esecutive sono integrate in particolare nell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia [OEn; RS 730.01] e nell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico [OAEl; RS 734.71]).
L’articolo 32c conteneva già disposizioni sugli impianti solari isolati fuori delle zone edificabili, precisamente nel capoverso 1 lettere b e c. La struttura di questa disposizione viene quindi ripresa anche per questi tipi di impianti solari, in linea con la nuova base legale contenuta nell’articolo 24terLPT:
ciò che finora era disciplinato nel capoverso 1 dell’articolo 32c OPT è ora disciplinato nell’articolo 24terLPT. Di conseguenza il capoverso 1 si riduce al necessario rimando.
I capoversi 2 e 3 mantengono quindi la loro rilevanza e sono ripresi dall’articolo 32c. Il capoverso 4 dell’articolo 32c non deve essere ripreso, poiché la relativa disposizione è contenuta nella legge (art. 24tercpv. 3 LPT).
Secondo il capoverso 4 dell’articolo 24terLPT il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 1–3 dell’articolo 24terLPT, tenendo conto del fabbisogno di incremento secondo l’articolo 2 della legge del 30 settembre 2016 sull’energia, in particolare anche per garantire il finanziamento delle misure di cui al capoverso 3. Ciò avviene nei capoversi 4–6 dell’articolo 32c. Tale incremento, tuttavia, deve essere considerato principalmente nell’interpretazione dei requisiti in materia di ubicazione vincolata (art. 24tercpv. 1 e 2 LPT) e nell’ambito della ponderazione degli interessi (art. 24 cpv. 1 lett. b LPT; art. 32c cpv. 3): quanto maggiore è lo scostamento rispetto agli obiettivi di incremento, tanto più bassi saranno tendenzialmente i requisiti da stabilire. Questa flessibilità è in linea con il concetto di ubicazione vincolata, che in ultima analisi non è un parametro fisso misurabile, ma deve riferirsi a circostanze concrete.