Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine

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 Secondo l’articolo 45 OPT, l’ARE verifica gli effetti dell’applicazione delle disposizioni sulle costruzioni fuori delle zone edificabili sullo sviluppo territoriale e sul paesaggio; i Cantoni gli forniscono le informazioni necessarie a tal fine.

In base a ciò, il capoverso 1 esige ora la verifica periodica degli obiettivi di stabilizzazione almeno ogni quattro anni nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 9 capoverso

1. Quanto più sono minacciati gli obiettivi di stabilizzazione in un Cantone, tanto più importante è che il Cantone segua da vicino gli sviluppi. Se l’andamento dovesse essere più negativo del previsto, si raccomanda comunque di aggiornare l’ARE e discuterne con questo Ufficio.

In base al capoverso 2 se il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione è a rischio, il piano direttore deve essere nuovamente adeguato ai requisiti dell’articolo 8d LPT entro al massimo cinque anni. Ciò avviene in ogni caso quando sono superate le soglie stabilite a tal fine nell’ambito dell’approvazione del piano direttore. Altrimenti la Confederazione e il Cantone concordano se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte e quando il termine inizia o ha iniziato a decorrere. Se non giungono ad un’intesa, decide il Consiglio federale.

Il capoverso 3 stabilisce che, trascorso inutilizzato il termine di cui al capoverso 2,

vige la stessa situazione giuridica come nel caso di scadenza inutilizzata del termine di cui all’articolo 38b capoverso 1 LPT.

Se uno degli obiettivi di stabilizzazione non è più raggiunto già prima della scadenza del termine di cui al capoverso 2, vige inoltre l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 25f. Lo stesso vale se il termine di cui al capoverso 2 non è ancora iniziato formalmente a decorrere. Se gli obiettivi di stabilizzazione sono nuovamente raggiunti, l’obbligo di compensazione decade. Tutto ciò risulta dal capoverso 4.

Poiché il capoverso 5 rimanda all’articolo 52b capoverso 3, si rinvia quindi anche al commento a questa disposizione.

Art. 25f

Questo articolo spiega il significato dell’espressione nell’articolo 38b capoverso 3 LPT «ogni nuovo edificio … è soggetto a compensazione».

Questo tipo di compensazione deve essere distinto dalla compensazione nell’ambito dell’approccio territoriale (art. 8c e 18bisLPT), da quella nel settore alberghiero basato sull’articolo 37a capoverso 2 LPT («la demolizione ... all’interno dello stesso comparto territoriale ma in un altro luogo») e dalle compensazioni necessarie ai fini del rispetto dell’obiettivo di stabilizzazione in relazione agli edifici (art. 1 cpv. 2 lett. bterLPT).

Il capoverso 1 chiarisce che tale applicazione può avvenire direttamente (come conseguenza giuridica della scadenza del termine secondo l’art. 38b cpv. 3 LPT) o per analogia dell’articolo 38b LPT (basato sull’art. 8d cpv. 4 LPT).

Specifica inoltre che la compensazione deve essere commisurata alla superficie dell’edificio, ossia che quest’ultima non deve aumentare. Un nuovo edificio di 100 m2 dovrebbe quindi essere compensato con un edificio di almeno 100 m2 oppure, ad esempio, con due edifici di 50 m2 ciascuno. Viceversa, per compensare due edifici di 50 m2 sarebbe sufficiente un unico edificio di 100 m2.