Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine

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urbanizzati e si garantisce che la loro destinazione d’uso originaria come abitazione primaria sarà mantenuta anche in futuro, lo spazio abitativo potrà essere ampliato fino a una superficie complessiva di 100 m2 entro il volume dell’edificio esistente, anche se ciò comporta un aumento superiore al 60 per cento. Nell’ambito di questa disposizione, già oggi l’ampliamento delle superfici accessorie (autorimesse di veicoli propri, stabulazione di animali propri, ecc.) non è soggetto ad alcuna limitazione.

Con l’aggettivo «completamente urbanizzato» s’intende che non richiede ulteriori misure di urbanizzazione. Il criterio dell’abitazione primaria agricola secondo il diritto previgente è soddisfatto se al 1° luglio 19726 nell’edificio in questione abitavano persone che vi praticavano attività agricole, anche se all’epoca non erano soddisfatte tutte le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione di spazi abitativi agricoli.

Nei casi in cui tali edifici residenziali non sono annessi a edifici aziendali, ma sono indipendenti, il capoverso 4 dell’articolo 24c LPT costituisce normalmente la disposizione limitativa: consente gli ampliamenti dei volumi soltanto se necessario per un’utilizzazione abitativa conforme allo standard attuale o un risanamento energetico oppure se sono volti a migliorare l’integrazione nel paesaggio.

Per quanto riguarda il requisito di un’utilizzazione a scopo abitativo conforme allo standard attuale, in realtà è determinante la presenza di uno spazio sufficiente; diversamente l’edificio non soddisfa più i requisiti generali per un edificio abitativo e quindi non potrebbe essere affittato o venduto per scopi abitativi (DTF 1A.290/2004 del 7.4.2005, consid. 2.3.2). Per le stesse ragioni che hanno condotto alla modifica dell’articolo 42 capoverso 3 lettera a, in presenza delle stesse condizioni7 anche per l’ampliamento di edifici residenziali isolati e completamente urbanizzati secondo il diritto previgente le maglie nella normativa sono più larghe. Gli ampliamenti fino a una superficie abitativa massima di 100 m2 devono essere considerati necessari a un’utilizzazione a scopo abitativo conforme allo standard attuale. Possono pertanto essere autorizzati se sono rispettati i limiti di cui all’articolo 42 OPT e se è garantita la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.

L’ultima parte del periodo, cancellata nella lettera a, è trasferita nel capoverso 5 (cfr. quest’ultimo).

Nel capoverso 4 il riferimento al capoverso 3 lettera a generava spesso confusione; la disposizione è stata riformulata ed è quindi più chiara. L’integrazione secondo cui gli ampliamenti devono essere computati per intero risolve una vecchia questione controversa. In caso di demolizione e ricostruzione, il volume dell’edificio viene eliminato; non esistendo più un volume dell’edificio non è nemmeno possibile effettuare un suo ampliamento.

Nel capoverso 5 sono riunite le disposizioni speciali di politica energetica nel contesto dell’articolo 24c LPT. L’ampliamento di questa disposizione corrisponde al mandato dell’articolo 24 capoverso 2 LPT.

6 Se il fondo in questione è stato assegnato in un’altra data a una zona non edificabile ai sensi del principio di separazione nell’ambito della pianificazione del territorio, in via eccezionale può essere determinante quest’altra data.

7 Completamente urbanizzato, abitazione primaria agricola secondo il diritto previgente, garanzia di utilizzazione come abitazione primaria anche in futuro.