Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 34 pagine

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Art. 43c

Il capoverso 1 si applica quando è emanato un ordine di polizia edilizia senza che sia stato fissato alcun termine. Può inoltre accadere che dopo il passaggio in giudicato di una decisione il termine fissato sia già scaduto, senza che l’autorità di ricorso ne abbia fissato un altro. La necessità di stabilire un nuovo termine comporta un’inutile perdita di tempo e un inutile onere per le autorità. Pertanto, nel primo periodo è stabilito in via sussidiaria un termine (generoso) da applicare in questi casi, senza la necessità di una nuova decisione. Il secondo periodo serve a evitare il malinteso secondo cui 180 giorni potrebbero essere un termine standard adeguato. L’articolo 25 capoverso 3 LPT stabilisce chiaramente che, per garantire la proporzionalità, i termini non devono essere più ampi del necessario.

Il capoverso 2 intende risolvere un problema pratico che può comportare un ulteriore onere inutile per le autorità di polizia edilizia e preposte al rilascio dell’autorizzazione edilizia, già sovraccariche di lavoro. Analogamente all’obbligo di fornire una motivazione nell’ambito di una procedura di ricorso, in caso di costruzione illegale deve valere quanto segue: chiunque, dopo aver ignorato l’obbligo di autorizzazione, pone le autorità di fronte ai fatti compiuti, deve motivare personalmente, in modo circostanziato, perché quanto realizzato debba essere autorizzato a posteriori o perché, in via eccezionale (così anche la formulazione dell’art. 25 cpv. 3 LPT) si possa rinunciare al ripristino dello stato legale. Lo stesso vale se si sostiene che un divieto immediato di utilizzazione rappresenterebbe un caso di rigore insostenibile. È il caso, ad esempio, di una proprietaria o un proprietario che ha dato in locazione il proprio edificio come abitazione primaria, omettendo di comunicare la situazione giuridica agli inquilini, i quali, non accorgendosene, si ritrovano in serie difficoltà.

In altre parole, le autorità non hanno l’obbligo di effettuare tali accertamenti d’ufficio. Le pretese non sostanziate decadono.

Art. 52b

Non solo gli enti pubblici, ma anche i privati possono avere un interesse a dimostrare in modo inequivocabile l’esistenza di edifici e impermeabilizzazioni alla data di riferimento. Il capoverso 1 contiene un invito esplicito a presentare i relativi documenti o copie degli stessi. Sarà inoltre necessario descrivere quanto emerge dal documento e dove si trova l’oggetto descritto.

Salvo disposizione contraria del Cantone, l’autorità cantonale competente è l’autorità di cui all’articolo 25 capoversi 2 e 3 LPT. Essa dovrà conservare tali documenti almeno in forma elettronica e tenerli a disposizione sulla base delle informazioni supplementari.

Nel capoverso 2 gli enti pubblici di ogni livello sono chiamati ad archiviare le fotografie aeree, le immagini satellitari e gli altri set di dati appropriati che potrebbero agevolare ulteriormente la mappatura degli edifici e delle superfici impermeabilizzate esistenti al 29 settembre 2023. Poiché ormai tali dati sono disponibili quasi esclusivamente in forma digitale, il dispendio connesso a questa archiviazione è contenuto.

Per maggiore chiarezza e trasparenza sull’applicazione delle sanzioni, in relazione alle sanzioni previste dall’articolo 38a LPT in vigore dal 1° maggio 2014 è stato stabilito che i Cantoni interessati devono essere indicati in un allegato alla OPT (art. 52a cpv. 5 OPT). Poiché questa procedura si è dimostrata efficace, è opportuno applicarla anche all’articolo 38b LPT, come chiarito nel capoverso 3.