Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
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vale anche per tutte le qualifiche equiparate e riconosciute come equivalenti. In altre parole, sono trattate alla stessa stregua per quanto concerne l’obbligo di perfezionamento le persone che possiedono una delle seguenti attestazioni di conoscenze:
1. superamento dell’esame tecnico per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale presso un organo d’esame riconosciuto in Svizzera;
2. autorizzazioni emesse da Stati membri dell’UE o dell’AELS, nella misura in cui queste abilitino in uno degli Stati in questione all’esercizio di un’attività per cui in Svizzera è richiesta un’autorizzazione speciale;
3. diplomi di formazione riconosciuti dall’UFSP;
4. esperienza professionale in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS riconosciuta dall’UFSP.
Tutte le attestazioni di conoscenze abilitano all’esercizio dell’attività in questione per cinque anni dalla data di emissione della corrispondente attestazione (n. 1 ‒ 3) oppure dall’esercizio dell’ultima attività (n. 4). A partire dall’entrata in vigore delle OAS del DFI il 1° gennaio 2026, le persone in possesso di attestazioni di conoscenze secondo il diritto anteriore hanno cinque anni di tempo per prorogare la propria autorizzazione speciale frequentando un corso di perfezionamento riconosciuto. Concluso il corso di perfezionamento riconosciuto, la validità dell’autorizzazione speciale oppure dell’attestazione delle conoscenze equiparata o riconosciuta come equivalente è prorogata ogni volta di cinque anni dalla data di conclusione del corso di perfezionamento.
Le attestazioni di conoscenze limitate all’applicazione di determinati biocidi per la lotta antiparassitaria o per l’impiego di un determinato fumigante secondo l’articolo 2 OALPar e/o l’OLA-Fum vanno rinnovate previa frequenza di un corso di perfezionamento (di durata abbreviata e con contenuti adeguati di conseguenza). Nell’OADAP non sono contemplate autorizzazioni o attestazioni di conoscenze limitate.
Le autorizzazioni di persone provenienti da Stati UE o AELS sono equiparate a un’autorizzazione speciale ottenuta in Svizzera. Nella misura in cui l’autorizzazione ottenuta in uno degli Stati in questione abilita all’impiego di biocidi ai sensi delle OAS del DFI, essa è riconosciuta anche in Svizzera. Per quanto concerne, i diplomi di formazione, possono essere riconosciuti dall’UFSP su domanda se i relativi corsi impartiscono le capacità e le conoscenze di cui all’allegato 1 dell’ordinanza concernente l’autorizzazione speciale in questione.
L’esperienza professionale riconosciuta dall’UFSP per l’esercizio delle attività soggette all’obbligo di autorizzazione speciale è equiparata a un’autorizzazione speciale. Le esigenze concernenti il riconoscimento sono contenute nell’allegato 4 di tutte le OAS del DFI. Come finora, occorre presentare all’UFSP una domanda contenente le attestazioni scritte relative all’attività professionale emesse in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
2.2 Compiti dei servizi responsabili
• L’UFSP
riconosce i centri di perfezionamento ed effettua la relativa vigilanza secondo le disposizioni delle OAS del DFI e vigila (al posto dei precedenti enti responsabili) gli organi d’esame. Decide inoltre sull’equivalenza delle attestazioni di conoscenze ed istituisce un comitato per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
• Gli organi d’esame