Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
la finalità generale della legge sui prodotti chimici (LPChim), che è quella di proteggere la vita e la salute umana dagli effetti nocivi di sostanze e preparati.
8. Aspetti giuridici
8.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le presenti modifiche d’ordinanza sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera derivanti dall’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e dall’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), in particolare dall’allegato III dell’ALC e dell’appendice 3 all’allegato K della convenzione istitutiva dell’AELS sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
8.2 Forma dell’atto
Le presenti tre ordinanze concernenti le autorizzazioni speciali sono ordinanze dipartimentali che, in base alla delega negli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 ORRPChim, sono emanate dal DFI.
8.3 Subordinazione al freno alle spese
L’avamprogetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Non sottostà pertanto al freno alle spese.
8.4 Protezione dei dati
Nell’ambito delle tre ordinanze vengono registrati dati di persone che possiedono un’autorizzazione speciale oppure una qualifica equiparata o equivalente che abilita all’esercizio di un’attività soggetta ad obbligo di autorizzazione secondo l’OADAP, l’OALPar o l’OLAFum.
Sono registrati ai fini dell’identificazione univoca delle persone titolari dell’autorizzazione speciale i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, denominazione dell’autorizzazione speciale, data dell’esame, datore di lavoro. Si tratta di dati personali non considerati meritevoli di particolare protezione che, come finora, sono memorizzati sotto forma di elenchi Excel o in un altro formato appropriato.
Gli elenchi di dati personali summenzionati sono tenuti dagli organi d’esame designati
dall’UFSP e dai centri di perfezionamento che svolgono gli esami per l’ottenimento delle autorizzazioni speciali o i corsi di perfezionamento. L’UFSP registra inoltre i pertinenti dati di persone che dispongono di una qualifica equiparata o equivalente.
Avranno ora accesso agli elenchi contenenti i dati personali, oltre agli organi d’esame riconosciuti, anche i centri di perfezionamento, l’UFSP e le competenti autorità esecutive cantonali. Gli elenchi delle persone titolari di un’autorizzazione speciale sono necessari per poter verificare se una persona che svolge un’attività soggetta ad autorizzazione speciale secondo l’OA-DAP, l’OALPar o l’OLAFum possieda la corrispondente legittimazione.
I provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali (servizi tecnici competenti in materia di prodotti chimici) conformemente all‘articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim sono riportati dall’UFSP in un elenco, neanch’esso reso pubblico.