Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine

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svolgono come finora gli esami tecnici, rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame e tengono un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate. Comunicano all’UFSP le persone cui è stata rilasciata un’autorizzazione speciale e gli presentano un rapporto annuale. Altri obblighi degli organi d’esame in relazione con l’organizzazione degli esami tecnici sono disciplinati nel regolamento concernente gli esami tecnici all’allegato 2.

• I centri di perfezionamento

svolgono i corsi di perfezionamento, comunicano all’UFSP le persone cui è stata prorogata la durata di validità della propria attestazione delle conoscenze previa frequenza di un corso di perfezionamento e rilasciano a queste persone una conferma di partecipazione a conclusione del corso di perfezionamento. Gli obblighi dei centri di perfezionamento riguardo, tra l‘altro, al bando pubblico delle offerte di perfezionamento, dei contenuti e dell’organizzazione dei corsi di perfezionamento sono disciplinati nel regolamento concernente i corsi di perfezionamento all’allegato 3 delle OAS del DFI.

2.3 Contenuti dei corsi di perfezionamento

I contenuti si rifanno alle capacità e alle conoscenze elencate nell’allegato 1 della pertinente OAS del DFI. Se il corso di perfezionamento si riferisce a un’autorizzazione speciale limitata, il contenuto deve essere orientato di conseguenza.

2.4 Garanzia di qualità

2.4.1 Garanzia di qualità dei corsi di perfezionamento

A garanzia della qualità dei corsi di perfezionamento i centri di perfezionamento riconosciuti devono condurre un sondaggio sulla soddisfazione presso le persone che desiderano prorogare la propria attestazione delle conoscenze. Svolgono inoltre un controllo di efficacia dell’apprendimento o, in caso di proroga dell’autorizzazione speciale secondo l’OLAFum, un esame secondo la prassi già in essere. Le istituzioni responsabili del corso di perfezionamento presentano all’UFSP un rapporto sui risultati del sondaggio sulla soddisfazione e del controllo di efficacia dell’apprendimento o dell’esame. È così possibile giudicare se i contenuti del perfezionamento sono stati recepiti dai partecipanti.

2.4.2 Garanzia di qualità degli esami per l’ottenimento delle autorizzazioni speciali

Sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali, il DFI elabora un elenco, vincolante per tutti gli organi d’esame della pertinente autorizzazione speciale, dei compiti d’esame, che nel caso dell’OADAP può comprendere domande sia teoriche che pratiche secondo le esigenze di cui all’allegato 1OADAP. Nel caso dell’OALPar e dell’OLAFum è obbligatorio un esame teorico e un esame pratico.

Le esigenze fondamentali in materia di esame sono contenuti nei regolamenti di cui all’allegato 2 delle OAS del DFI. L’UFSP prevede inoltre di redigere una guida al regolamento concernenti gli esami tecnici di cui all’allegato 2 per ogni autorizzazione speciale che fornisca ulteriori dettagli sull’esecuzione dell’esame e la ponderazione degli ambiti tematici di cui all’allegato 1 e garantisca così un’attuazione uniforme e giuridicamente identica delle esigenze in materia di esame.

2.5 Nuovi strumenti di vigilanza dell’UFSP

I nuovi strumenti di vigilanza dell’UFSP sono ora ridefiniti in maniera identica in tutte le OAS del DFI. Se un organo d’esame o un centro di perfezionamento non adempie più alle relative esigenze, l’UFSP ha fra l’altro la possibilità, nell’ambito della sua attività di vigilanza, di chiedere la pubblicazione di documenti pertinenti, di emanare direttive vincolanti e di rifiutare il riconoscimento come organo d’esame o centro di perfezionamento.