Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine

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4.11 Allegato 4: Esperienza equivalente (disposizioni modificate)

Il rimando alla direttiva 74/556/CEE è stato stralciato. Da una verifica interna è emerso che la direttiva non è applicabile all’ambito normativo delle OAS del DFI e che, anche se lo fosse, dovrebbe essere recepita nel diritto svizzero e non solo richiamata mediante rimando. In un’ottica di mantenimento della prassi attuale l’allegato 4 non è stato tuttavia modificato dal punto di vista materiale.

Spiegazione dell’espressione «con funzioni dirigenziali»: il testo è desunto dalla direttiva 74/556/CEE. In analogia a tale direttiva e conformemente alla prassi attuale, l’espressione deve perciò essere definita come segue:

È considerato esercente di un’attività di dirigente d’azienda chiunque abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

a. le mansioni di capo d’azienda o di direttore di una succursale;

b. le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del capo d’azienda , se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del capo

d’azienda rappresentati;

c. le mansioni di dirigente con incarichi nel settore commerciale e della distribuzione di prodotti tossici e responsabile di almeno un settore dell’impresa, oppure le mansioni di dirigente responsabile dell’utilizzazione di detti prodotti.