Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
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4.2 Sezione 2: Autorizzazione speciale e direzione
In questa sezione si elenca per quale attività è richiesta un’autorizzazione speciale. Il campo d’applicazione resta invariato: un’autorizzazione speciale è necessaria esclusivamente per l’impiego professionale o commerciale di principi attivi e procedimenti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. Per «principi attivi e procedimenti» si intendono i disinfettanti ammessi secondo l’articolo 10 capoverso 1 in combinato disposto con l’allegato 5a dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11). Docce, spogliatoi o lidi senza vasche con disinfezione dell’acqua non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione speciale secondo l’OADAP. Come finora, per ottenere un’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua in piscine collettive occorre superare un esame tecnico (art. 3 cpv. 2) ed è pure data la possibilità di «dirigere» terzi (art. 5), che è però formulata più dettagliatamente. Come in tutte le OAS del DFI, l’autorizzazione speciale ha una durata di validità limitata a cinque anni e può essere prorogata di altri cinque se si conclude un corso di perfezionamento (art. 4 cpv. 3).
4.2.1 Art. 3: Autorizzazione speciale (disposizione modificata)
Cpv. 1, nessuna modifica materiale: chi impiega a titolo professionale o commerciale principi attivi e procedimenti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive necessita di un’autorizzazione speciale. È stata modificata solo la denominazione «principi attivi e procedimenti» [per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive], che è ora definita esaustivamente nell’OPPD.
Cpv. 2, nessuna modifica materiale: perché si possa rilasciare un’autorizzazione speciale, occorre, come finora, aver superato un esame tecnico.
4.2.2 Art. 4: Durata di validità e proroga (nuova disposizione)
Cpv. 1: l’autorizzazione speciale ha una durata di validità di cinque anni. Ciò significa che cinque anni dopo il superamento dell’esame, l’autorizzazione speciale perde la sua validità se non è prorogata frequentando un corso di perfezionamento secondo l’articolo 4 capoverso 2. Se non si frequenta un corso di perfezionamento, l’autorizzazione speciale scade e occorre nuovamente sostenere l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale.
Cpv. 2 e 3: l’autorizzazione speciale è prorogata di volta in volta di cinque anni dopo la conclusione del corso di perfezionamento se prima della scadenza dell’autorizzazione speciale è stato concluso un corso di perfezionamento secondo l’allegato 3 presso un centro di perfezionamento riconosciuto dall’UFSP. Dopo la conclusione del corso di perfezionamento e il pagamento della tassa (art. 17 cpv. 3), i centri di perfezionamento rilasciano ai partecipanti una conferma di partecipazione. Questa vale, insieme all’autorizzazione speciale valida fino alla conclusione del pertinente corso di perfezionamento, come prova della proroga della stessa e deve contenere almeno i dati seguenti: nome e data di nascita del partecipante nonché data di conclusione del corso di perfezionamento. Viene in questo modo definita anche la nuova data di validità dell’autorizzazione speciale.
4.2.3 Art. 5: Direzione (disposizione modificata)
La possibilità di dirigere terzi privi di autorizzazione speciale da parte di una persona che ne è titolare era contemplata anche nelle precedenti OAS del DFI (eccetto l’OLAFum). Ora la direzione deve avvenire sempre sul posto ed è definito più precisamente come deve essere assicurata.
Cpv. 1: è esente dall’obbligo di autorizzazione speciale l’impiego professionale o commerciale di principi e procedimenti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine sotto la direzione di una persona in possesso di un’autorizzazione speciale. Il titolare dell’autorizzazione speciale deve prendere conoscenza delle condizioni presenti sul posto e sorvegliare personalmente