Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
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rispecchino per quanto possibile le aspettative delle diverse cerchie interessate dal profilo tecnico e dei vari gruppi d’interesse, il DFI consulta per l’elaborazione del catalogo di esercizi la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
4.3.2 Art. 7 Corso di perfezionamento (nuova disposizione, analoga in tutte le OAS del DFI)
Gli organi d’esame offrono già oggi corsi di perfezionamento destinati ai titolari di autorizzazioni speciali. Questi corsi possono essere riconosciuti dall’UFSP quali corsi di perfezionamento finalizzati alla proroga delle autorizzazioni speciali se adempiono i criteri per il riconoscimento di cui al capoverso 3 e i requisiti concernenti i corsi di perfezionamento di cui all’allegato 3.
Cpv. 1 e 2, nuove disposizioni: la proroga dell’autorizzazione speciale ogni cinque anni presuppone la frequenza di un corso di perfezionamento presso un centro di perfezionamento riconosciuto dall’UFSP che adempie i requisiti concernenti i corsi di perfezionamento di cui all’allegato 3.
Cpv. 3, nuova disposizione: l’UFSP riconosce i centri di perfezionamento sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali (art. 12 lett. b), se essi adempiono i criteri menzionati alle lettere a–d. Non sono riconosciute le istituzioni estere e quelle che hanno un particolare interesse in relazione con la vendita o con la promozione della vendita di prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine. Va inoltre sottolineato che per essere riconosciuto quale centro di perfezionamento occorre avere a disposizione docenti idonei, in grado di impartire i contenuti di cui all’allegato 1, nonché strutture d’insegnamento appropriate.
4.4 Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti (analoga in tutte le OAS del DFI)
Le qualifiche equiparate e le qualifiche equivalenti sono disciplinate in modo identico in tutte le OAS del DFI. Sono equiparate a un’autorizzazione speciale le autorizzazioni emesse da Stati membri dell’UE e dell’AELS. Sono considerate equivalenti a un’autorizzazione speciale i diplomi di formazione o l’esperienza professionale riconosciuti dall’UFSP.
4.4.1 Art. 8 Autorizzazioni di Stati membri dell’UE o dell’AELS (disposizione modificata)
Secondo l’articolo 8 capoverso 2 ORRPChim le «autorizzazioni speciali» di Stati membri dell’UE o dell’AELS sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere. Nel presente articolo non si utilizza tuttavia la dicitura «autorizzazione speciale», per cui il termine deve essere precisato a livello di ordinanza. Chi, pertanto, possiede un’autorizzazione emessa da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che abilita all’esercizio di un’attività soggetta in Svizzera all’obbligo di autorizzazione speciale, può esercitare tale attività anche in Svizzera senza essere sottoposto ad ulteriore esame da parte dell’UFSP.
Un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 è equiparata sotto tutti i punti di vista a un’autorizzazione speciale svizzera. Ciò significa che, come un’autorizzazione speciale svizzera, abilita ad esercitare l’attività in questione in Svizzera per cinque anni dalla data di emissione. Prima dello scadere di questi cinque anni, il titolare di una tale autorizzazione deve dunque assolvere un corso di perfezionamento che adempie ai requisiti di cui all’allegato 3 se vuole prorogarne la validità in Svizzera.
4.4.2 Art. 9 Diplomi di formazione (disposizione modificata)
Un diploma di formazione che adempie i requisiti concernenti le capacità e le conoscenze richieste è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale. Come finora, l’UFSP decide in merito all’equivalenza di un diploma di formazione su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. L’equivalenza a un’autorizzazione speciale è data quando nella formazione in questione sono impartiti i contenuti di cui all’allegato 1 e vi è sufficiente garanzia che i pertinenti contenuti siano stati assimilati dai diplomati. Alla domanda devono essere allegati il piano di studi, i giustificativi che documentano/comprovano il rispetto dei