Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
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l’operatore. Deve essere presente sul posto mentre la persona sotto la sua direzione effettua la disinfezione dell’acqua nelle piscine.
Cpv. 2, disposizione modificata: il modo in cui il titolare di un’autorizzazione speciale sorveglia le operazioni è lasciato in larga parte alla sua discrezionalità. Rispetto alla precedente disposizione sono tuttavia descritti più precisamente i punti su cui il titolare di un’autorizzazione speciale deve almeno istruire la persona da lui diretta. L’istruzione comprende la dispensazione di conoscenze:
• sull’utilizzazione sicura e la corretta manipolazione di prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine. Tali prodotti devono essere utilizzati, da una parte, in modo sicuro, ossia senza recare pregiudizio all’essere umano e all’ambiente, e dall’altro in modo corretto, ossia secondo le direttive del fabbricante del prodotto. Per «prodotti impiegati per la disinfezione» si intendono sia i principi attivi e i procedimenti di cui all’articolo 10 OPPD, sia i possibili additivi necessari ai fini della disinfezione, quali regolatori di pH, flocculanti e prodotti per la correzione della durezza dell’acqua;
• sui parametri che devono essere rispettati nell’acqua delle piscine secondo l’OPPD come pure il modo in cui si devono effettuare nella pratica le corrette misurazioni manuali, per esempio del cloro libero o legato oppure del pH, confrontarne i risultati con i valori misurati dall’impianto di trattamento automatico e documentarli per iscritto;
• sulla procedura da seguire in caso di discostamenti dalle specifiche, ossia i passi da intraprendere in caso di mancato rispetto dei parametri secondo l’OPPD e chi si può consultare in tali situazioni (p. es. costruttore dell’impianto o autorità esecutive cantonali).
Cpv. 3, nuova disposizione: ai fini dell’esecuzione cantonale occorre allestire una documentazione scritta comprensibile delle istruzioni impartite. Nella documentazione rientrano per esempio le liste di controllo e/o i documenti che attestino quali tra i temi di cui al capoverso 2 lettera a o altri (p. es. secondo l’all. 1 OADAP) sono stati trattati, quando (in che data), per quanto tempo (ore) e a chi (a quali persone) tali temi sono stati impartiti. Istruzioni di lavoro specifiche all’impresa come quelle richieste dalla legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e dalla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20) possono fungere da ulteriore strumento di documentazione delle istruzioni impartite. Le liste di controllo menzionate e i documenti sui contenuti e le istruzioni impartite vanno messi a disposizione della persona diretta in modo tale che questa possa farvi riferimento in qualsiasi momento (p. es. in caso di assenza di breve durata del dirigente titolare dell’autorizzazione speciale).
4.3 Sezione 3: Esame tecnico e corso di perfezionamento
Poiché finora era disciplinato solo l’esame tecnico e non l’obbligo di perfezionamento, al titolo di questa sezione deve essere aggiunto il termine «corso di perfezionamento».
4.3.1 Art. 6 Esame tecnico (disposizione modificata)
Cpv. 1 e 2, nessuna modifica materiale: la condizione per ottenere un’autorizzazione speciale resta, come finora, il superamento di un esame tecnico. Nell’allegato 1 sono stabilite le capacità e le conoscenze che i candidati devono possedere per superare l’esame tecnico. Questi obiettivi di apprendimento fungono anche da parametri di riferimento nel quadro dell’attestazione dell’equivalenza di cui alla sezione 4 (art. 9 e 10). L’esame tecnico è disciplinato, come finora, nel regolamento all’allegato 2.
Cpv. 3, nuova disposizione: il DFI elabora per l’esame un catalogo di esercizi vincolante per tutti gli organi d’esame. Ciò consente di assicurare che tutti gli organi d’esame svolgano gli esami tecnici secondo direttive uniformi e che il superamento dell’esame tecnico provi che siano state effettivamente acquisite le competenze auspicate. Affinché i requisiti d’esame