Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
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Numero 3.5: Pericoli sul posto di lavoro
Si deve sapere non solo citare, ma anche riconoscere i maggiori pericoli presenti sul posto di lavoro. Esempi: immagazzinamento improprio di sostanze o preparati chimici (incompatibili), aerazione insufficiente o mancante del posto di lavoro, scarsa igiene o pulizia sul posto di lavoro ecc.).
Numero 3.8: Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze
Il nome «Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]» è stato adeguato e sostituito con «Tox Info Suisse».
Numero 4.5: Immagazzinamento
Si deve padroneggiare l’immagazzinamento dei disinfettanti anche nella pratica.
4.9 Allegato 2: Regolamento concernente gli esami tecnici (disposizioni modificate)
Sono disciplinati dal presente regolamento l’organizzazione degli esami, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami. Le principali disposizioni sono così reperibili dagli interessati in un unico documento.
Numeri 6, 7, 9‒11, nessuna modifica materiale:
Questi numeri sono recepiti senza variazioni dalla precedente ordinanza. Di seguito sono riportate solo le differenze rispetto al disciplinamento anteriore.
Numero 1 Oggetto, disposizione modificata:
I compiti in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami non sono più assunti dall’ente responsabile, bensì dagli organi d’esame.
Numero 2 Periodicità e lingua, nuova disposizione:
Cpv. 1: invece dell’ente responsabile, sono ora i singoli organi d’esame che devono provvedere affinché l’esame si svolga in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui è tenuto. La presente disposizione ha lo scopo di assicurare che vengano svolti degli esami con una frequenza adeguata in tutte le lingue ufficiali.
Cpv. 2: tale esigenza potrebbe sorgere per esempio nel Cantone Ticino, dove per via del basso numero di partecipanti non è possibile svolgere l’esame in modo da coprirne i costi, o nei Cantoni bilingui che dispongono di un solo organo d’esame. In tali casi deve essere possibile obbligare un organo d’esame che svolge comunque un esame a farlo anche in un’altra lingua nazionale ufficiale.
Numero 3 Bando, disposizione modificata:
L’organo d’esame (e non più l’ente responsabile) pubblica le date degli esami. Nel bando devono ora essere indicati anche il termine di iscrizione, i mezzi ausiliari ammessi e le tasse d’esame.
Numero 4 Iscrizione, disposizione modificata:
Cpv. 2: insieme alla conferma di svolgimento dell’esame viene ora comunicato ai candidati anche il termine di versamento entro cui saldare la tassa d’esame con una nota di richiamo al presente regolamento. 24/35