Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine

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6.8 Sezione 7: Disposizioni finali

Per il commento alla sezione 7 o agli articoli 17‒19 OLAFum si rimanda alle spiegazioni relative agli articoli 18‒20 OADAP.

6.9 Allegato 1: Capacità e conoscenze richieste (disposizione modificata)

È stato modificato solo il seguente numero: Numero 3.13: Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze

Il nome «Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]» è stato adeguato e sostituito con l’attuale nome «Tox Info Suisse».

6.10 Allegato 2: Regolamento concernente gli esami tecnici (analogo all’OALPar)

Per il commento all’allegato 2 si rimanda alle spiegazioni relative all’allegato 2 OALPar.

6.11 Allegato 3: Regolamento concernente i corsi di perfezionamento

Per il commento all’allegato 3 si rimanda alle spiegazioni relative all’allegato 3 OALPar. Diversamente da questo, nel caso della lotta antiparassitaria con fumiganti il corso di perfezionamento secondo il numero 5 deve concludersi con un esame. Per questo motivo, il passaggio relativo alla sezione 6 capoverso 2 OALPar è omesso anche nel OLAFum. Secondo il numero 7, il corso di perfezionamento che abilita all’impiego di fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina di cui all’articolo 2 capoverso 1, si devono frequentare 16 lezioni di 45 minuti.

6.12 Allegato 4: Esperienza professionale equivalente per l’uso professionale-commerciale dell'anidride carbonica negli impianti (analogo all’OALPar)

Il commento all’allegato 4 OLAFum corrisponde alle spiegazioni relative all’allegato 4 OADAP e OALPar.

7. Ripercussioni

7.1 Ripercussioni per la Confederazione

Non sono necessarie risorse aggiuntive per espletare i nuovi compiti della Confederazione (UFSP) e pertanto non si prevede alcuna ripercussione su di essa. La vigilanza diretta sugli organi d’esame da parte dell’UFSP può comportare un maggior onere, giacché gli organi d’esame su cui vigilare sono di più rispetto ai due precedenti enti responsabili. D’altro canto, gli strumenti di accompagnamento quali il catalogo degli esercizi per l’esame tecnico e le direttive o guide ancora da elaborare dovrebbero ridurre l’onere a carico dell’UFSP per l’esercizio della vigilanza.

7.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di monta-

gna

L’introduzione dell’obbligo di perfezionamento interessa in particolare i Comuni che gestiscono piscine collettive. C’è da attendersi un maggior onere finanziario e di tempo per gli impiegati comunali che svolgono attività soggette ad autorizzazione speciale.

7.3 Ripercussioni sull’essere umano e sull’ambiente

L’introduzione dell’obbligo di perfezionamento ogni cinque anni mira a far sì che i titolari delle autorizzazioni speciali si mantengano al passo con i più recenti sviluppi della tecnica. Scopo dei corsi di perfezionamento per l’impiego di biocidi nella lotta antiparassitaria o per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive è l’impiego sicuro e corretto delle sostanze e dei preparati chimici. In questo modo si riducono i rischi associati all’impiego dei biocidi e si sostiene