Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine

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6. Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum; RS 814.812.33)

L’OLAFum prescrive, per tutte le persone che impiegano gli specifici fumiganti elencati

nell’articolo 2, il possesso di un’autorizzazione speciale.

6.1 Sintesi

L’impiego improprio di fumiganti per la lotta antiparassitaria di cui all’articolo 2 comporta rischi elevati per la salute o addirittura mortali; per utilizzare in maniera sicura questi prodotti sono indispensabili conoscenze tecniche particolari. Nella pratica pochi gas sono utilizzati per la lotta antiparassitaria e sono ammessi come prodotti biocidi o agenti di protezione delle scorte. Oggigiorno si tratta principalmente della fosfina (PH3), utilizzato soprattutto per la fumigazione degli alimenti non trasformati, per esempio nei mulini. In futuro il difluoruro di solforile (SO2F2) potrebbe tuttavia acquistare maggiore importanza nella pratica, per esempio nelle abitazioni (classificate come monumenti storici), essendo questo fumigante meno problematico sotto il profilo dei danni ai materiali rispetto alla fosfina. È utilizzata per la protezione delle scorte e dei beni culturali anche l’anidride carbonica in impianti. L’impiego di acido cianidrico (cianuro di idrogeno) e l’ossido di etilene non avevano invece finora alcuna rilevanza nella pratica e la loro applicazione non era quindi oggetto della formazione per l’autorizzazione speciale.

Nel contenuto l’OLAFum è in gran parte analoga all’OALPar. Per via della pericolosità dell’impiego dei fumiganti non è tuttavia possibile, come finora, farne uso sotto la direzione di altri. A differenza delle autorizzazioni speciali dell’OADAP o dell’OALPar, tutti coloro che utilizzano fumiganti per la lotta antiparassitaria devono essere in possesso di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza. Per lo stesso motivo, ossia per l’elevato potenziale di rischio durante l’impiego, per prorogare l’autorizzazione speciale è richiesto al termine del corso di perfezionamento anche il superamento di un esame (art. 3).

Come finora, la durata di validità dell’autorizzazione speciale è limitata a cinque anni (art. 3 cpv. 1). Questa limitazione è ora introdotta anche per l’anidride carbonica (CO2).

6.2 Sezione 1: Campo d’applicazione

Analogamente all’OADAP, dopo il titolo di sezione ora rinominato «Campo d’applicazione» è stato inserito un articolo specifico a sé stante. Le condizioni per ottenere l’autorizzazione speciale sono ora trasferite nella sezione 2.

6.2.1 Art.1 (nuova disposizione)

Per motivi di tecnica legislativa si è dovuto introdurre un nuovo articolo sul campo d’applicazione: l’ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati all’uso professionale o commerciale di prodotti antiparassitari impiegati come fumiganti (autorizzazione speciale, autorizzazioni equiparate, diplomi di formazione ed esperienza professionale equivalenti, obbligo di perfezionamento ecc.).

6.3 Sezione 2: Autorizzazione speciale

6.3.1 Art. 2 Autorizzazioni speciali (disposizione modificata)

Cpv. 1, nessuna modifica materiale: l’ordine dei fumiganti elencato è stato adeguato in base alla rispettiva rilevanza nella pratica.

Cpv. 2, nessuna modifica materiale: come finora, è possibile ottenere un’autorizzazione speciale per l’impiego di più fumiganti o un’autorizzazione speciale limitata a un determinato fumigante.

Cpv. 3, disposizione modificata: si veda in proposito il commento all’articolo 3 capoverso 2 OADAP.