Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
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Lett. e: i dati relativi al corso di perfezionamento devono essere conservati per due anni. Ciò vale in particolare per i risultati del controllo di efficacia dell’apprendimento, i nomi e la data di nascita dei partecipanti nonché i contenuti e la data di conclusione dei corsi di perfezionamento. Questi elementi possono essere consultati in caso di successive domande sulla validità di un’autorizzazione speciale e in generale nel quadro dell’attività di vigilanza dell’UFSP.
Lett. f n. 1, 3 e 4: i centri di perfezionamento hanno l’obbligo di presentare annualmente un rapporto all’UFSP. La registrazione del numero di partecipanti mira a permettere di valutare se i corsi di perfezionamento sono sufficienti e se possono soddisfare la domanda attesa alla luce di numero di titolari delle autorizzazioni speciali. I risultati del controllo di efficacia dell’apprendimento mirano a mostrare se i temi del perfezionamento sono stati assimilati dai partecipanti. Ciò permetterà, nel caso i risultati dovessero mostrare delle carenze, di procedere a pertinenti correttivi. I centri di perfezionamento riconosciuti dovranno svolgere un sondaggio scritto o online presso le persone che hanno frequentato un corso di perfezionamento per prorogare la validità della loro autorizzazione speciale riguardo all’organizzazione, allo svolgimento e agli insegnamenti impartiti. I risultati potranno essere utilizzati a fini di miglioramento della qualità.
Lett. f n. 2: il centro di perfezionamento comunica all’UFSP i titolari delle autorizzazioni speciali che hanno concluso il loro corso di perfezionamento. È così possibile verificare, nel quadro dell’esecuzione, se una persona che esercita un’attività soggetta ad autorizzazione speciale possiede (ancora) l’autorizzazione corrispondente. Contrariamente all’esame tecnico, questa comunicazione non deve avvenire nel corso dell’anno, poiché nella maggior parte dei casi i titolari di autorizzazioni speciali sono già noti alle autorità.
In base all’articolo 7 capoverso 3 lettera c il corso di perfezionamento deve essere aperto a tutti gli interessati (cioè anche a persone che non dispongono di un’autorizzazione speciale). Perché possano essere notificate, le persone che intendono prorogare la propria autorizzazione speciale devono pertanto indicarlo al momento dell’iscrizione. L’autorizzazione speciale o la qualifica a essa equiparata o equivalente va allegata al modulo di iscrizione.
4.5.5 Art. 16 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali (nessuna modifica materiale)
L’esistente commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è mantenuta come ora. Va tuttavia intensificata la collaborazione con essa. L’allestimento (e l’aggiornamento) di un catalogo di esercizi vincolante per tutti gli organi d’esame deve avvenire solo previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali. Anche l’elaborazione di una direttiva sul regolamento d’esame deve essere prima sottoposta alla commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è formata dalle cerchie interessate e composta da esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all’esecuzione, dei servizi cantonali, del mondo della scienza e dell’economia. È raccomandato integrarvi in modo adeguato gli organi d’esame (e, al bisogno, i centri di perfezionamento).
4.6 Sezione 6: Tasse, emolumenti (analoga in tutte le OAS del DFI)
4.6.1 Art.17 (disposizione modificata)
Sono ora contemplate in questo articolo le tasse relative alle offerte di corsi di perfezionamento.
Cpv. 1: come per le autorizzazioni speciali di competenza del DATEC (OAS-A, OAS-O, OAS-Fo, OAS-SP rivedute), per l’esame tecnico e i corsi di perfezionamento sono riscosse delle tasse, nella cui fissazione va tenuto conto del principio di copertura dei costi e di equivalenza. Alle tasse per l’esame tecnico si applica l’allegato 2 numero 5, secondo cui esse devono coprire i costi generati dall’elaborazione, dallo svolgimento e dalla correzione degli esami. Alle tasse per il corso di perfezionamento si applica ora l’allegato 3 numero 8, secondo cui 22/35