Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
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Numero 5 Tassa d’esame, disposizione modificata:
Si veda in proposito il commento all’articolo 17 capoverso 1.
Numero 8 Valutazione, disposizione modificata:
Cpv. 1: finora un esame era considerato superato se la nota media raggiunta era 4,0. Introducendo l’esigenza secondo cui per superare l’esame occorre raggiungere almeno il
70 per cento del punteggio massimo, riportare la scala delle note diventa inutile. Per superare l’esame è richiesto un numero di punti chiaramente stabilito.
Cpv. 3: è ora introdotta la regola secondo cui un esame non superato può essere ripetuto al massimo due volte.
4.10 Allegato 3: Regolamento concernente i corsi di perfezionamento (nuove disposizioni, uguali in tutte le OAS del DFI)
Questo nuovo regolamento dà attuazione all’articolo 10 ORRPChim, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, e si basa sulle ordinanze concernenti le autorizzazioni speciali del DATEC rivedute alla luce dell’introduzione dell’obbligo di perfezionamento per l’impiego dei prodotti fitosanitari in determinati settori.
Numero 1 Oggetto
Il regolamento disciplina il contenuto e l’organizzazione dei corsi di perfezionamento finalizzati alla proroga delle autorizzazioni speciali (art. 4. cpv. 2). L’obbligo di perfezionamento vale anche per le qualifiche equiparate o equivalenti secondo la sezione 4.
Numero 2 Bando
Sono elencati qui i punti essenziali che devono essere pubblicati online dai centri di perfezionamento riconosciuti. In relazione alla lettera d (modalità di insegnamento) occorre indicare se i corsi di perfezionamento offerti sono teorici e/o pratici.
Al momento dell’iscrizione, oltre al nome e alla data di nascita, si deve chiedere ai futuri partecipanti di indicare se frequentando il corso di perfezionamento intendono prorogare la propria autorizzazione speciale o le proprie attestazioni di conoscenze secondo la sezione 4.
Una copia/prova della pertinente autorizzazione speciale, autorizzazione equiparata o qualifica riconosciuta equivalente va allegata/indicata nell’iscrizione (v. commento all’art. 15 lett. f
n. 2).
Numero 3 Svolgimento
Sono centri di perfezionamento riconosciuti possono svolgere corsi di perfezionamento destinati alla proroga della durata di validità di un’autorizzazione speciale.
Numero 4 Contenuto
I temi dei corsi di perfezionamento si desumono dall’allegato 1 e sono scelti dai centri di perfezionamento.
Numero 5 Metodologia
L’insegnamento dei corsi di perfezionamento si basa su metodi di partecipazione attiva. Con questo si intendono i metodi che:
• consentono l’acquisizione attiva delle conoscenze;